COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 04/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Roberto FRANCO Dirigente della Società A.S.D.C.S.D. Zarja; b) A.S.D.C.S.D. ZARJA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 04/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Roberto FRANCO Dirigente della Società A.S.D.C.S.D. Zarja; b) A.S.D.C.S.D. ZARJA. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 01.03.2012 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a la Procura Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) Roberto FRANCO all’epoca dei fatti dirigente della A.S.D.C.S.D. Zarja, per rispondere della violazione dell’art. 1 c. 1° C.G.S. per aver, “in contrasto con i particolari dettami di correttezza e probità”, aggredito e colpito con una testata un calciatore della squadra ospite che era stato espulso per doppia ammonizione a seguito di un fallo di gioco durante l’incontro Zarja/Piedimonte valevole per il Campionato di 2a Categoria; b) la Società A.S.D.C.S.D. ZARJA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2° del C.G.S. del comportamento tenuto dal proprio Dirigente. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale alla quale, come disposto dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. FIGC del FVG con proprio provvedimento pubblicato in C.U. n° 29 dd 06.10.11, erano stati trasmessi gli atti per far luce su “un atto di violenza, non visto dall’arbitro e verificatosi nel secondo tempo..”. La convocazione ed il dibattimento. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 26.04.12 in occasione della quale dinanzi alla C.D.T. del F.V.G. nella composizione in premessa indicata, comparivano il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il tesserato deferito sig. Roberto FRANCO ed il sig. Sasa Kralj, Presidente della società ZARJA. Nell’esporre le proprie ragioni il sig. Roberto FRANCO assumeva che i fatti, ripresi anche dalla stampa, erano stati illustrati in “maniera errata” e di non sentirsi “l’unico responsabile dell’occorso in quanto la persona offesa gli si era manifestata con fare minaccioso ed a breve distanza” per cui anch’essa avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento.- Aggiungeva inoltre di essere stato querelato dal calciatore colpito. FRANCO Dirigente della Società A.S.D.C.S.D. Zarja e della A.S.D.C.S.D. ZARJA. In sede di discussione i deferiti manifestavano comunque la volontà di definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 C.G.S. per cui si procedeva a raccogliere a verbale la loro relativa richiesta e l’adesione del rappresentate della Procura Federale al patteggiamento delle sanzioni in misura ridotta secondo quanto in appresso indicato in punto conclusioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale e le parti deferite si sono accordati per l’applicazione delle seguenti sanzioni: • Quanto a Roberto FRANCO: inibizione di mesi 4 (quattro) determinata in applicazione della riduzione prevista dall’art. 23 CGS sulla sanzione base di mesi 6 di inibizione; • Quanto alla A.S.D.C.S.D. ZARJA: ammenda di € 1.000,00 (mille/00) determinata in applicazione della riduzione prevista dall’art. 23 CGS sulla sanzione base di € 1.500,00 di ammenda. La motivazione. La C.D.T. ritiene di far luogo all’accoglimento del solo patteggiamento riguardante il sig. Roberto FRANCO giudicando corretta la qualificazione dell’addebito a lui mosso e congrua ed equa la sanzione indicata tenuto conto da un lato della natura e della gravità del fatto addebitato (e da lui in buona sostanza ammesso seppur cercando di sminuirne la portata addossando una parte di responsabilità anche al calciatore dell’A.S.D. Piedimonte), dall’altro dell’esperienza maturata quale Dirigente che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta prudenziale ed accorta in un momento di tensione ed a non compiere atti istintivi che mal si addicono a coloro che ricoprono cariche sociali dirigenziali. Peraltro, reputando la C.D.T. che quello tenuto dal FRANCO sia stato un comportamento del tutto inaspettato ed estemporaneo, frutto di un’emotività non controllata, è opinione della stessa Commissione che la sanzione pecuniaria sulla quale il Presidente della Società deferita ed il Rappresentante della Procura Federale hanno raggiunto l’accordo non possa per tale ragione, e per la circostanza che i fatti riguardano pur sempre un sodalizio militante in 2a Categoria, essere considerata né congrua né equa ai sensi dell’art. 23 C.G.S..- Pena equa e adeguata in relazione alla responsabilità oggettiva contestata all’A.S.D.C.S.D. ZARJA per il fatto ascritto al suo tesserato, ritiene la C.D.T. essere quella di € 500,00- di ammenda. Da ultimo la C.D.T., nel prendere atto delle affermazioni rese dal sig. Roberto FRANCO in merito alla querela che a suo dire sarebbe stata sporta nei suoi confronti dal calciatore colpito, dispone la restituzione degli atti di indagine alla Procura Federale per verificare se, al riguardo, siano state rispettate le disposizioni dell’ordinamento sportivo concernenti la clausola compromissoria. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: • Ritenuta astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata; visto l’art. 23 c. 2 del C.G.S., applica con ordinanza non impugnabile a Roberto FRANCO l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.G. per mesi 4 (quattro); • Ritenuto fondato il deferimento nei confronti della A.S.D.C.S.D. ZARJA ma non congrua né equa la misura dell’ammenda concordata tra le parti ai sensi dell’art 23 c. 2 C.G.S., infligge all’A.S.D.C.S.D. ZARJA l’ammenda di € 500,00- (cinquecento/00); • Dispone la restituzione degli atti di indagine alla Procura Federale per il di più da praticarsi (verifica dell’osservanza delle disposizioni riguardanti la clausola compromissoria) in merito a quanto dichiarato dal sig. Roberto FRANCO in sede di audizione dinanzi alla C.D.T./F.V.G. nella riunione del 26.04.2012. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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