COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 210/LND del 27/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRO CALCIO FONDI – CITTA DI PIGNATARO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 210/LND del 27/4/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PRO CALCIO FONDI - CITTA DI PIGNATARO
Il Giudice Sportivo
Esaminato il reclamo proposto dalla Società PRO CALCIO FONDI nel rispetto dei termini regolamentari e
con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa
avrebbe preso parte il calciatore MAZZOCCHELLA Diego (CITTA' DI PIGNATARO) in posizione irregolare
in quanto tesserato con tessera impersonale per altra Società (NUOVO CASSINO)
Il reclamo è fondato
Infatti all'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lazio, risulta che il calciatore MARZOCCHELLA Diego
e tesserato per la Società CITTA' DI PIGNATARO a far data dal 18/12/2011
Il soggetto, non risulta avere rassegnato le proprie dimissioni da tesserato per la Società NUOVO CASSINO
contemporaneamente alla ricevuta di tesseramento per la nuova Società, quindi, non risulta avere titolo a
partecipare alla gara in epigrafe.
Sulla certezza che il Sig. MAZZUCCHELLA Diego abbia svolto compito di massaggiatore per le Società
NUOVA CASSINO si evince dai seguenti referti arbitrali relativi alla gara di Juniores Provinciali
VALLE DI COMINO - NUOVA CASSINO DEL 22/10/2011
NUOVA CASSINO - POSTA FIBRENO DEL 12/11/2011
SANT'ELIA NUOVA CASSINO DEL 26/11/2011
NUOVA CASSINO - CITTA' DI PIGNATARO DEL 3/12/2011
Considerato quanto sopra riportato il calciatore in questione al momento di contrarre il tesseramento per la
nuova Società non si trovava nelle condizioni di poterlo effettuare ed e ben consapevole di essere ancora
tesserato come dirigente per la Società NUOVA CASSINO.
Pertanto, ai sensi dell'art. 21 comma 3 delle NOIF e 17 comma 5 del CGS
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società PRO CALCIO FONDI
- di infliggere alla Società CITTA' DI PIGNATARO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 150.00
- di inibire il Dirigente VITTIGLIO Antonio (CITTA' DI PIGNATARO) fino all'11/5/2012
- di squalificare il calciatore MAZZOCCHELLA Diego (CITTA' DI PIGNATARO) per una gara effettiva
Si restituisce la tassa reclamo.