COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 03/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PALIANO – SANT AMBROGIO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 03/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PALIANO - SANT AMBROGIO CALCIO Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. 194 del 05.04.2012 -Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società SANT'AMBROGIO CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha partecipato il calciatore MARINELLI Luca (PALIANO) nato il 27.7.1978 non avendone titolo in quanto tesserato,con tessera impersonale, con la Società ASD ACCADEMIA ANAGNI CALCIO che partecipa ad attività presso la Delegazione Provinciale di Frosinone violando in tal modo l'art. 21 delle NOIF e per l'effetto chiede quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del CGS. Il reclamo è fondato. Infatti all'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, il calciatore MARINELLI Luca nato il 29.7.1978 risulta essere tesserato per la Società PALIANO a far data dal 30.9.2011. Il predetto, dal foglio di censimento presso la Delegazione Provinciale di Frosinone, risulta tesserato quale Tecnico responsabile della Scuola Calcio della Società ACCADEMIA ANAGNI CALCIO a far data dal 6.9.2011. Non risulta che il Sig. MARINELLI abbia rassegnato le proprie dimissioni contemporaneamente alla richiesta di tesseramento per la Società PALIANO. Nella gara in epigrafe ha partecipato con la maglia n. 8. Considerato quanto sopra riportato, il calciatore in questione al momento di contrarre il tesseramento con la nuova Società non si trovava nelle condizioni di poterlo effettuare ed era ben consapevole del rapporto in essere con altra Società. Pertanto ai sensi dell'art. 21 comma 3 delle NOIF e art. 17 comma 5 del CGS DELIBERA 1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società SANT'AMBROGIO CALCIO 2) di infliggere alla Società PALIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 150. 3) di inibire il dirigente CENCIARELLI Luca (PALIANO) fino all'11 maggio 2012 4) di squalificare il calciatore MARINELLI Luca (PALIANO) per una gara effettiva. Si restituisce la tassa reclamo.
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