COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SELLERO NOVELLE – ALBANO CALCIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SELLERO NOVELLE - ALBANO CALCIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 50 del 27.4.2012 questo Giudice,a seguito del reclamo della società Albano Calcio in merito allo svolgimento della gara in oggetto ha deciso di lasciare in sospeso l'omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la società citata sostiene che nel corso della gara la società Sellero Novelle ha schierato dall'inizio della gara il calciatore Giorgi Gian Paolo nato il 28-10-1988 in posizione irregolare in quanto risulta svincolato.
La società Sellero Novelle in merito ha inviato contro deduzioni con nota del 4-2012 comunica che mai ha chiesto lo svincolo del calciatore in questione e pertanto ritiene che possa essere stato commesso un errore probabile riguardo la posizione del citato calciatore Giorgi effettuata dall'ufficio centrale tesseramenti di Roma, la posizione del calciatore è da considerarsi regolare ed il calciatore tesserato.
Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato colnº 8 alla gara di che trattasi.
La gara ha in tal modo avuto luogo regolarmente.
P.Q.S.
DELIBERA
- di omologare come di seguito il risultato della gara: Sellero Novelle - Albano Calcio 2-0.
- in considerazione del fatto che la società reclamante è stata indotta alla proposizione del reclamo a causa di errore del CRL, si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa, se versata.