• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Deferimento del Presidente della FIGC – datato 2.4.2012 – a carico di:
1) RAVELLI Enrico, Presidente della ALMER BERGAMO CFD, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS e 43 commi 5 e 6 delle NOIF per non aver comunicato tempestivamente i competenti organi federali in merito all’accertata inidoneità della calciatrice, MAZZUCCHETTI Valentina;
2) la Società ALMER BERGAMO CF a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato al suo dirigente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Deferimento del Presidente della FIGC – datato 2.4.2012 - a carico di:
1) RAVELLI Enrico, Presidente della ALMER BERGAMO CFD, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS e 43 commi 5 e 6 delle NOIF per non aver comunicato tempestivamente i competenti organi federali in merito all'accertata inidoneità della calciatrice, MAZZUCCHETTI Valentina;
2) la Società ALMER BERGAMO CF a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato al suo dirigente.
Con provvedimento del 2 aprile 2012 il Presidente della FIGC, deferiva avanti Questa Commissione il sig. Ravelli Enrico e la società ALMER BERGAMO CF, per rispondere dei comportamenti indicati in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentiti i deferiti
osserva
che risulta documentalmente provato la tardiva comunicazione agli organi federali competenti dell'accertata inidoneità della calciatrice MAZZUCCHETTI Valentina così come previsto dall'Art. 43 commi 5 e 6 delle NOIF e che tale circostanza è stata riconosciuta dalla società deferita anche se la calciatrice non è mai stata impiegata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
commina
- al sig. RAVELLI Enrico la inibizione per 30 giorni;
- alla ALMER BERGAMO CF 200,00 Euro di ammenda.
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Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Deferimento del Presidente della FIGC – datato 2.4.2012 – a carico di:
1) RAVELLI Enrico, Presidente della ALMER BERGAMO CFD, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS e 43 commi 5 e 6 delle NOIF per non aver comunicato tempestivamente i competenti organi federali in merito all’accertata inidoneità della calciatrice, MAZZUCCHETTI Valentina;
2) la Società ALMER BERGAMO CF a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato al suo dirigente."