COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Reclamo società ASD VIMODRONESE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 4-04-2012 tra Vimodronese / Argentia C.U. n. 32 della delegazione di Monza datato 13-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Reclamo società ASD VIMODRONESE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 4-04-2012 tra Vimodronese / Argentia C.U. n. 32 della delegazione di Monza datato 13-04-2012 La società VIMODRONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. Antonio ESPOSITO fino al 30-11-2012, per avergli stretto la mano molto forte, lamentando che l'allenatore non aveva agito per fare male o per essere violento, chiedono una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento dell'allenatore è stato caratterizzato prima da reiterate proteste e poi a fine gara per aver stretto la mano molto forte in segno provocatorio e di protesta, senza procurare dolore. La gravità del suddetto comportamento non violento merita di essere mitigata nella sanzione comminata al sig. ESPOSITO dal GS.. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al sig. ESPOSITO Antonio a 4 gare. Dispone l'accredito della tassa se versata.
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