COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SECCACINI EROS SEGUITO GARA PENNESE/FIRMUM DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SECCACINI EROS SEGUITO GARA PENNESE/FIRMUM DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore SECCACINI EROS, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pennese P.S.G. chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, senza null’altro. Contestava altresì la reclamante la veridicità degli atti ufficiali e, in particolare, la possibilità dell’arbitro di identificare, nella confusa situazione ambientale creatasi, il soggetto che le diede la spinta, ingiustamente ascritta al Seccacini. Sentita a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al Seccacini, individuato con assoluta certezza, escludendone, tuttavia, qualsivoglia intento o contenuto di violenza. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dall’ufficiale di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Seccacini, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti, soprattutto violenti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S. Pennese P.S.G. riduce la sanzione della squalifica del calciatore Seccacini Eros a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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