COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. LORETO A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LORENZETTI MATTEO SEGUITO GARA FOLGORE FALERONE/LORETO DEL 25.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 159 del 27.4.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO C.S. LORETO A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LORENZETTI MATTEO SEGUITO GARA FOLGORE FALERONE/LORETO DEL 25.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 159 del 27.4.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore LORENZETTI MATTEO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la C.S. Loreto A.D. chiedendo per il proprio tesserato, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Lorenzetti vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla C.S. Loreto A.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Lorenzetti Matteo a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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