COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL CALCIATORE FRANCOLINI EUGENIO SEGUITO GARA MURAGLIA/C.S.I. DELFINO FANO DEL 17.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL CALCIATORE FRANCOLINI EUGENIO SEGUITO GARA MURAGLIA/C.S.I. DELFINO FANO DEL 17.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FRANCOLINI EUGENIO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S.I. Delfino Fano, chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma, nel chiedergli spiegazioni, avrebbe urtato il direttore di gara in maniera assolutamente fortuita allorchè questi arrestò improvvisamente la sua corsa, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso Francolini. La reclamante, con missiva in data 30 aprile 2012, rinunciava alla propria audizione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Francolini, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, protestò nei suoi confronti, appoggiandogli una mano al petto e spingendolo leggermente, facendogli fare un mezzo passo indietro, senza tuttavia conseguenza alcuna e senza insulti o minacce. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Francolini si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, posta in essere in un unico contesto e priva di qualsivoglia ulteriore contenuto; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dal C.S.I. Delfino Fano, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Francolini Eugenio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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