COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 APPLICATA AL CALCIATORE URBINATI SAMUELE SEGUITO GARA MURAGLIA/C.S.I. DELFINO FANO DEL 17.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 APPLICATA AL CALCIATORE URBINATI SAMUELE SEGUITO GARA MURAGLIA/C.S.I. DELFINO FANO DEL 17.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore URBINATI SAMUELE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S.I. Delfino Fano, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad appoggiargli una mano sulla nuca, con tono e modi del tutto “amichevoli”, nel cercare di spiegargli che le parole prima proferite e per le quali lo aveva espulso, erano solo imprecazioni non rivolte a lui, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso urbinati. La reclamante, con missiva in data 30 aprile 2012, rinunciava alla propria audizione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che l’Urbinati, espulso per proteste nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento lo afferrò per la nuca stringendolo un poco, per due o tre secondi, provocandogli lieve e momentaneo dolore. Venne quindi subito allontanato dai suoi compagni di squadra ed egli se ne andò senza null’altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il gesto del tesserato nei confronti dell’arbitro è stato di lieve entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dal C.S.I. Delfino Fano e, per l’effetto, riduce al 15 gennaio 2013 la squalifica del calciatore Urbinati Samuele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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