COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEDINOVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE TILLI ERNESTO SEGUITO GARA FERMO/MONTEDINOVE DEL 21.4.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 79 del 23.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEDINOVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE TILLI ERNESTO SEGUITO GARA FERMO/MONTEDINOVE DEL 21.4.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 79 del 23.4.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore TILLI ERNESTO, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dei calciatori avversari e, al termine dell’incontro, dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montedinove, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, espulso per doppia ammonizione, a fine gara, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro senza, tuttavia, proferirgli alcuna minaccia, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. In via istruttoria, la reclamante chiedeva ammettersi il confronto con l’ufficiale di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la condotta del tesserato - dalla quale deve escludersi ogni contenuto minaccioso - vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Cgs e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Montedinove e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Tilli Ernesto a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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