COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA AL CALCIATORE IOMMI GIACOMO SEGUITO GARA MACERATESE/TOLENTINO DEL 22.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 158 del 24.4.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA AL CALCIATORE IOMMI GIACOMO SEGUITO GARA MACERATESE/TOLENTINO DEL 22.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 158 del 24.4.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore IOMMI GIACOMO, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Tolentino S.r.l. chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari e del particolare e delicato contesto per l’importanza della gara, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato, con gesto istintivo ed irriguardoso, ad appoggiargli la mano sul polso al solo fine di impedirgli di estrarre il cartellino rosso, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso Iommi.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Tolentino S.r.l. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Iommi Giacomo a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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