COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. LUNA INSONNE V.V.S.4 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA LUNA INSONNE/ABBADIENSE DEL 17.4.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 65 del 19.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. LUNA INSONNE V.V.S.4 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA LUNA INSONNE/ABBADIENSE DEL 17.4.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 65 del 19.4.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa dell’incontro in esame, applicava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della medesima gara e l’ammenda di € 100,00. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Luna Insonne chiedendo, anche avanti questa Commissione, la ripetizione della gara e la revoca della sanzione pecuniaria. Deduceva la reclamante di avere liberato i propri giocatori dopo avere atteso inutilmente l’arrivo dell’arbitro per oltre quarantacinque minuti rispetto all’orario previsto per l’inizio dell’incontro (ore 21,00), essendo il suo sostituto arrivato al campo alle ore 22:07:52 secondi. La Stessa società ha asserito di avere, su conforme invito dell’arbitro, formalizzato la decisione di rinunciare a disputare l’incontro, per ritardo oltre i limiti di attesa consentiti, in una dichiarazione sottoscritta dal Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e consegnata al direttore di gara. Sentita a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di essere arrivata al campo di gioco alle ore 21,45 circa, in sostituzione dell’arbitro designato, e di avere invitato le società alla disputa della gara, previo espletamento delle formalità preliminari di rito. A tale comunicazione la società ospite si rendeva disponibile, consegnando la relativa lista di gara, mentre quella ospitante si rifiutava, formalizzando questa sua volontà nella dichiarazione consegnatale, sottoscritta dal presidente Angeletti Ubaldo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame, siccome infondato, non possa essere accolto. Il rifiuto della società reclamante di scendere in campo perché, a suo dire, sarebbe scaduto il termine massimo di attesa, non può nella specie ritenersi giustificato. Il caso in esame, infatti, non ricade nell’ambito delle regole in tema di ritardata presentazione in campo delle squadre e di tempo di attesa (art. 54 NOIF), trattandosi di assenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. A norma dell’art. 67 delle NOIF l’assenza dell’arbitro designato, protrattasi oltre il tempo di attesa, legittima ed obbliga le due squadre ad affidare la direzione della gara ad un altro arbitro effettivo, la cui ricerca deve essere attivata, a partire dall’ora fissata per l’inizio della gara, secondo i criteri previsti. L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe su entrambe le società e solo quando ciò non è possibile, la gara non viene disputata. La società che si rifiuti di accettare la direzione di un arbitro così individuato è considerata, ad ogni effetto, rinunciataria a disputare la gara. Dunque, la volontà del Legislatore sportivo è chiara: egli ha inteso che, comunque, la disputa di un incontro deve effettuarsi, in particolare, in caso di assenza dell’arbitro designato con il reperimento di un altro direttore di gara. Nel caso di specie, era stato reperito un altro arbitro, idoneo, e lo stesso, giunto sul posto, aveva invitato le società a disputare l’incontro, ricevendo, tuttavia, il rifiuto della società Luna Insonne. La pretestuosa mancata adesione a tale invito della società appellante deve considerarsi rinuncia alla gara stessa come correttamente è stato ritenuto dal primo giudice, poiché, come detto, il ritardo con il quale le squadre sono state invitate a scendere in campo trova, nel caso di specie, una inconfutabile ed evidente giustificazione. Discende dalle osservazioni appena fatte che l’incontro de quo non si è disputato per il comportamento tenuto dalla società appellante, la cui responsabilità comporta, oltre alla conferma della decisione impugnata, anche l’applicazione dell’ulteriore sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF della penalizzazione di un punto in classifica. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Luna Insonne V.V.S. 4 ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione infliggendo altresì alla S.S.D. Luna Insonne V.V.S. 4 la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.
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