COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRESI GIOVANNI SEGUITO GARA REAL CASTELFIDARDO/ARIES TRODICA DEL 14.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” ( Delibera del Giudice Sportivo del Comitato regionale Marche – Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRESI GIOVANNI SEGUITO GARA REAL CASTELFIDARDO/ARIES TRODICA DEL 14.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” ( Delibera del Giudice Sportivo del Comitato regionale Marche - Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012) Il reclamo è inammissibile in quanto sottoscritto dal sig. Luca Muzi, segretario dell’A.S.D. Aries Trodica, senza delega di rappresentanza e, pertanto, non legittimato a rappresentare la Società medesima. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Aries Trodica ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it