COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRESI GIOVANNI SEGUITO GARA REAL CASTELFIDARDO/ARIES TRODICA DEL 14.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” ( Delibera del Giudice Sportivo del Comitato regionale Marche – Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRESI GIOVANNI SEGUITO GARA REAL CASTELFIDARDO/ARIES TRODICA DEL 14.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”
( Delibera del Giudice Sportivo del Comitato regionale Marche - Com. Uff. n. 155 del 19.4.2012)
Il reclamo è inammissibile in quanto sottoscritto dal sig. Luca Muzi, segretario dell’A.S.D. Aries Trodica, senza delega di rappresentanza e, pertanto, non legittimato a rappresentare la Società medesima.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Aries Trodica ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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