COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare B) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: REALE Andrea, calciatore tesserato per la Società USD SAVIGLIANESE per violazione dell’art.10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento per la società ASD TROFARELLO , nella stagione 2011/2012, benché già tesserato, nel corso della stessa stagione sportiva e comunque fino al 30.11.2011, per la sacietà USD SAVIGLIANESE; GALLEA Cesare, Presidente della società ASD TROFARELLO, per violazione dell’art.10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento del giocatore REALE Andrea, omettendo di esperire i necessari accertamenti preventivi sulla posizione del calciatore presso il competente Ufficio Tesseramenti Comitato Regionale PIEM. VDA LND; PANZA Antonio, dirigente della ASD TROFARELLO, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS in relazione all’art.10, commi 2 e 6 CGS e dell’art. 62 NOIF, per avere quale dirigente accompagnatore della ASD TROFARELLO, sottoscritto 4 distinte di gara in cui si dava atto del regolare tesseramento del calciatore REALE Andrea, diversamente dal vero; la società ASD TROFARELLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, CGS per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, di cui sopra.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare B) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: REALE Andrea, calciatore tesserato per la Società USD SAVIGLIANESE per violazione dell'art.10 comma 2 CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento per la società ASD TROFARELLO , nella stagione 2011/2012, benché già tesserato, nel corso della stessa stagione sportiva e comunque fino al 30.11.2011, per la sacietà USD SAVIGLIANESE; GALLEA Cesare, Presidente della società ASD TROFARELLO, per violazione dell'art.10 comma 2 CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento del giocatore REALE Andrea, omettendo di esperire i necessari accertamenti preventivi sulla posizione del calciatore presso il competente Ufficio Tesseramenti Comitato Regionale PIEM. VDA LND; PANZA Antonio, dirigente della ASD TROFARELLO, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS in relazione all'art.10, commi 2 e 6 CGS e dell'art. 62 NOIF, per avere quale dirigente accompagnatore della ASD TROFARELLO, sottoscritto 4 distinte di gara in cui si dava atto del regolare tesseramento del calciatore REALE Andrea, diversamente dal vero; la società ASD TROFARELLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, CGS per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, di cui sopra. Con atto del 19 marzo 2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione REALE Andre, GALLEA Cesare, PANZA Antonio e la società ASD TROFARELLO, per le contestazioni di cui in epigrafe. All’udienza del 20.4.2012, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale, e tutti i soggetti deferiti. Il Procuratore Federale e la società concordemente richiedevano ai sensi dell’art.23 C.G.S. la applicazione delle seguenti sanzioni: tre mesi di squalifica a carico di REALE Andrea; tre mesi di inibizione a carico di GALLEA Cesare; due mesi di inibizione a carico di PANZA Antonio; 400,00 euro di ammenda e tre punti di penalizzazione a carico della società ASD TROFARELLO P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica su concorde richiesta delle parti, a: REALE Andrea la sanzione della squalifica per mesi tre; GALLEA Cesare la sanzione della inibizione per mesi tre; PANZA Antoino la sanzione della inibizione per mesi tre; alla società ASD TROFARELLO la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 e tre punti di penalizzazione da eseguirsi nella stagione in corso (Campionato di Promozione).
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