COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012 Delibera del la Commissione Disciplinare e) Reclamo della Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 12.04.2012 della Delegazione Provinciale V.C.O. in relazione alla gara OMEGNA – VERBANIA disputata in data 09.04.2012 nel Torneo “6° Trofeo Nandino Alberganti” Categoria Allievi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012
Delibera del la Commissione Disciplinare
e) Reclamo della Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 avverso la decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 12.04.2012 della Delegazione Provinciale V.C.O. in relazione
alla gara OMEGNA - VERBANIA disputata in data 09.04.2012 nel Torneo “6° Trofeo Nandino
Alberganti” Categoria Allievi
Con ricorso inviato in data 18.04.2012 la Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore NICOLINI Massimo con la
squalifica fino al 31.05.2012 “per aver aggredito l’arbitro nella zona spogliatoio a fine gara e,
successivamente, tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei suoi
confronti, ripetendosi sino al momento in cui il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo”.
La Società ricorre avverso tale provvedimento, di cui chiede l’annullamento, negando la sussistenza
di qualsivoglia responsabilità disciplinare a carico del proprio allenatore e sostenendo che egli non
abbia “assolutamente minacciato, offeso, né tantomeno aggredito nessuna persona durante tutta la
fase del torneo in oggetto”.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).
Nel caso di specie la Società ricorrente contesta radicalmente il contenuto del referto arbitrale,
negando la versione dei fatti in esso descritta. Tali semplici dichiarazioni di segno contrario, tuttavia,
non sono sufficienti a vincere la presunzione di veridicità dei fatti riportati nel referto di gara, rispetto
ai quali appare congrua la sanzione della squalifica sino al 31.05.2012 disposta dal Giudice
Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
RIGETTA
Il ricorso proposto dalla Società SSD VERBANIA CALCIO 1959, confermando la decisione del
Giudice Sportivo e dichiarando la Società stessa tenuta al pagamento della tassa di reclamo che
non risulta versata.
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