COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 29/ 4/2012 COLLEPASSO – MARITTIMA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 03 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 29/ 4/2012 COLLEPASSO - MARITTIMA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico e via fax la società MARITTIMA adiva a questo Giudice Sportivo
avverso il risultato della gara in oggetto, imputandone l'irregolarità alla società ospitante
USDCOLLEPASSO;
che la reclamante concludeva richiedendo la vittoria in proprio favore per gli eventi occorsi durante la gara
o, in alternativa, la ripetizione della gara da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse;
tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo non è meritevole di accoglimento.
Infatti dalle risultanze degli atti ufficiali e, segnatamente, dal referto di gara confermato da successivo
supplemento arbitrale del 02/05/2012, si evince che la gara si è svolta e conclusa regolarmente.
L'unico episodio riportato dal Direttore di gara che ha prodotto la temporanea interruzione dell'incontro si è
verificato ad opera di un sostenitore di una terza compagine presente sugli spalti, ovvero sia della società
STELLA DEL COLLE;
detto facinoroso dopo aver oltrepassato la recinzione ed essere entrato sul terreno di giuoco ha tentato di
aggredire un calciatore della società MARITTIMA, non riuscendovi per l'intervento dei calciatori della
società COLLEPASSO e delle forze dell'ordine.
Degni di sanzione sono gli episodi ascrivibili esclusivamente ai sostenitori della società STELLA DEL
COLLE che sono stati riportati dal commissario di campo, il quale ha riferito che detti tifosi, facilmente
riconoscibili da uno striscione esposto prima dell'inizio della gara, avevano inveito contro i tesserati della
società MARITTIMA tenendo comportamenti ingiuriosi e minacciosi e facendo esplodere anche una bomba
carta.
Inoltre all'ingresso dei calciatori della società MARITTIMA sul terreno di giuoco, i sostenitori della STELLA
DEL COLLE lanciavano altre bombe carta ed un frammento di calcestruzzo, senza procurare danni a
persone ma solo la bruciatura parziale del terreno di giuoco sintetico.
Successivamente a tali eventi la forza pubblica si portava all'interno dell'impianto posizionandosi lungo il
perimetro del terreno di giuoco, sedando i disordini in essere sugli spalti. Infine durante la gara i sostenitori
della STELLA DEL COLLE lanciavano in campo un'altra bomba carta che esplodeva senza conseguenze;
successivamente, al 25º minuto del s.t., si verificava l'invasione isolata del sostenitore già riferita dal
Direttore di gara.
Al termine dell'incontro una trentina di sostenitori dello STELLA DEL COLLE attendevano l'uscita dei
tesserati della società MATTIMA, intonando cori minacciosi che causavano l'accompagnamento del
relativo pullman da parte della forza pubblica presente, onde evitare qualsiasi tipo di contatto.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di respingere il reclamo proposto dalla società MARITTIMA addebitando la relativa tassa sul conto
dell'istante;
2. di confermare il risultato di 2 - 2 come conseguito sul campo;
3. di comminare alla società STELLA DEL COLLE la punizione sportiva della squalifica del campo per 1
giornata, gara da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse con effetto immediato, nonché
l'ammenda di € 300,00 per i fatti addebitabili ai propri sostenitori, come descritti nel referto arbitrale e
nel rapporto del commissario di campo