COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 03 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare SEF Tempio Pausania (Campionato di Promozione) avverso delibera G.S. di cui al C.U. n°38 del 22.03.2012 – Gare del 04.03.2012 (SEF Tempio Pausania/Ghilarza) e dell’11.03.2012 (Football Olbia 05/SEF Tempio Pausania)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 03 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare SEF Tempio Pausania (Campionato di Promozione) avverso delibera G.S. di cui al C.U. n°38 del 22.03.2012 – Gare del 04.03.2012 (SEF Tempio Pausania/Ghilarza) e dell’11.03.2012 (Football Olbia 05/SEF Tempio Pausania) La SEF Tempio Pausania ha proposto due distinti reclami che, per identità della materia trattata, vengono qui riuniti, avverso due provvedimenti del Giudice Sportivo (pubblicati con il C.U. n°38 del 22.03.2012), con i quali veniva inflitta alla stessa Società la sanzione sportiva della perdita delle gare, col risultato di 0-3. rispettivamente disputate il 04.03.2012, con la U.S. Ghilarza (terminata 2-1), e l’11.03.2012, con la Football Olbia 05 (terminata 1-1), a seguito di altrettanti ricorsi presentati da queste ultime Società. Tali provvedimenti sanzionatori sono stati adottati, essendosi ritenuta la SEF Tempio Pausania responsabile per avere schierato, nei detti incontri, i giocatori Ferraro Nicola e Trudu Alessandro, pur risultando essi squalificati per una gara, per recidiva in ammonizioni (IV^ infrazione), e ciò, in violazione dell’articolo 22 c.2 del C.G.S.. La SEF Tempio Pausania ha contestato l’ammissibilità e la legittimità dei ricorsi menzionati e dei conseguenti provvedimenti adottati a suo carico dal G.S., rilevando, in particolare, quanto segue. A) In via preliminare, è stata eccepita la inammissibilità dei ricorsi che, in quanto, a detta della SEF Tempio Pausania, attinenti la regolarità delle gare, non sono stati preceduti dal cosiddetto “preannuncio” previsto dall’articolo 46 n°1 del C.G.S.. B) In ordine alle modalità di esecuzione delle sanzioni, da cui discende la legittimità o meno dei provvedimenti del G.S. qui impugnati, la reclamante ha fatto rilevare che col C.U. n°35 del C.R.S., pubblicato sul sito ufficiale on line, in data 01.03.2012, venne resa nota la “squalifica per una gara per recidiva in ammonizione, IV^ infrazione” inflitta ai giocatori Ferraro Nicola e Trudu Alessandro. Tali provvedimenti produssero effetti immediati, tanto che, ai sensi degli artt.li 2 comma 3, 22 comma 12, e 45 comma 3 lettera a) del C.G.S., in occasione della gara SEF Tempio Pausania/Borore, disputata lo stesso giorno 01.03.2012, i predetti calciatori non furono inseriti in formazione, così da scontare la squalifica loro inflitta, e da potere regolarmente prendere parte agli incontri successivi, oggetto di reclamo. Dunque, la SEF Tempio Pausania, avendo avuto conoscenza delle due squalifiche dalla lettura del C.U. n°35 in data 01.03.2012, ad ore 12, diede ad esso immediata attuazione in occasione della prima gara utile, prevista, nel medesimo giorno, ad ore 17,30, e ciò, in ossequio al principio della immediata applicazione del provvedimento afflittivo. La reclamante ha voluto richiamare il disposto dell’articolo 22 comma 2 del C.G.S., che prevede che “le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”,ponendo, tuttavia, l’accento su quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo. Ha soggiunto che proprio quest’ultima disposizione assume il compito di garantire e salvaguardare la piena conoscenza di chi deve eseguire la sanzione inflitta, senza che debba essere nel contempo ritardata l’applicazione del provvedimento disciplinare adottato. Nel citato articolo 11 si legge, infatti, che “tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione sul comunicato ufficiale”. La SEF Tempio Pausania ha pertanto concluso per l’accoglimento delle richiamate eccezioni, in punto di inammissibilità dei reclami, ed in ogni caso perché essi vengano dichiarati illegittimi, e per l’effetto vengano revocati i provvedimenti disciplinari contestati. Avendo fatto richiesta di audizione, la reclamante ha ribadito, davanti a questa Commissione, tramite i propri rappresentanti, le ragioni dei reclami proposti. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e quelli difensivi, rileva quanto segue. Sull’eccezione preliminare, deve osservarsi che l’inoltro del “preannuncio”, previsto dall’articolo 46 n.1 del C.G.S., riguarda esclusivamente i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare (previsti dall’art. 29 comma 2, 3, 5 e 7), ma non, come nella fattispecie, i reclami avverso la posizione dei tesserati che abbiano preso parte alla gara, per i quali lo stesso art. 46, n°3 del C.G.S. non impone la condizione indicata, a pena di inammissibilità. Sotto tale profilo, pertanto, il reclamo risulta infondato. Riguardo, poi, alle modalità di esecuzione della sanzione, le ragioni proposte dalla SEF Tempio Pausania appaiono a questa Commissione non fondate e quindi non meritevoli di accoglimento. In effetti, l’articolo 22 n°2 del C.G.S. stabilisce che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale. Vi si precisa, infatti, che “tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”.E’ ben vero che l’articolo 45 n°3 del C.G.S., appropriatamente richiamato dalla reclamante, ribadisce, un concetto affermato dalle norme del C.G.S. che è quello della immediata esecutività dei provvedimenti disciplinari, ma è altrettanto vero che la norma di carattere generale, viene superata da quelle inerenti a casi specifici la cui interpretazione unica deve essere sempre e comunque quella letterale così come è stato espresso anche soprattutto dalla Corte di Giustizia Federale. Per i suesposti motivi, la Commissione Disciplinare, ritenuto che i calciatori Ferraro Nicola e Trudu Alessandro abbiano partecipato senza averne titolo agli incontri disputati il 04.03.2012, (SEF Tempio Pausania/Ghilarza) e l’11.03.2012 (Football Olbia 05/SEF Tempio Pausania) Delibera di respingere i reclami come sopra precisato e di confermare i provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito delle tasse di reclamo.
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