COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 460 del 30.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 214/A ASD CIANCIANA CALCIO (AG) avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Bahou Salah Eddine – Gara Campionato Promozione Gir. “A” USD Aragona / ASD Cianciana Calcio del 22/04/2012 – C.U. n.453 LND del 24/04/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 460 del 30.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 214/A ASD CIANCIANA CALCIO (AG) avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Bahou Salah Eddine - Gara Campionato Promozione Gir. “A” USD Aragona / ASD Cianciana Calcio del 22/04/2012 - C.U. n.453 LND del 24/04/2012. Con tempestivo reclamo la società ASD Cianciana Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore si era semplicemente rivolto nei confronti dell’assistente arbitro esprimendo una protesta per i continui falli subiti senza sconfinare nell’offesa. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 il referto dell’assistente arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. Dalla lettura di detto referto si evince che il predetto calciatore si rivolgeva nei confronti dell’assistente arbitro pronunciando frasi ingiuriose. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiale e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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