COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 460 del 30.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI Procedimento n° 177/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. ASD CITTA’ DI CAMPOFELICE 2. Sig. INCARDONA ANGELO 3. Sig. NICOLICCHIA TOMMASO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 460 del 30.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI Procedimento n° 177/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. ASD CITTA’ DI CAMPOFELICE 2. Sig. INCARDONA ANGELO 3. Sig. NICOLICCHIA TOMMASO La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1572/pf10-11/GS/reg. del 01/02/2012, i calciatori Sigg. Incardona e Nicolicchia, firmatari delle distinte di gara indicate in deferimento, nonché la Società di appartenenza indicata in epigrafe, per rispondere, i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 35 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F.; la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale, il delegato della Società ha concluso chiedendo il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti, dichiarando che il tesseramento del tecnico Sig. Manzella Antonino era stato tempestivamente richiesto dalla Società, pur se perfezionatosi soltanto il 27/04/2011 per un disguido in ordine al versamento di somme dovute. Il rappresentante della Procura Federale di contro ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico dei calciatori deferiti e l’ammenda di € 500,00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente che la Società in questione ha utilizzato, quale allenatore, il sig. Manzella Antonino, nelle gare tutte indicate in deferimento. Le distinte di gara sono state firmate, in qualità di dirigenti accompagnatori, dal calciatore Sig. Incardona in cinque occasioni e dal calciatore Sig. Nicolicchia in due occasioni. Con la sottoscrizione i suddetti calciatori hanno attestato una regolarità di tesseramento non rinvenibile nel caso dell’allenatore, posto che la richiesta di tesseramento, pur spedita in data 10/12/2010, ha avuto esito positivo e quindi ha assunto efficacia soltanto in data 27/04/2011. Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che entrambi i calciatori deferiti debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, anche in considerazione del fatto che il Settore Tecnico, con nota del 23.2.2011, aveva informato la Società della presenza di irregolarità nella richiesta di tesseramento. Altrettanta responsabilità discende in capo alla società di appartenenza. Tuttavia in tale caso non può darsi luogo a sanzione a carico, risultando la società A.S.D. Città di Campofelice cessata da tutte le attività. Le richieste della Procura Federale vanno contenute, nei termini che seguono in dispositivo, tenendo conto dello svolgimento dei fatti come sopra descritti. P. Q. M. Si dispone unicamente l'applicazione delle seguenti sanzioni; - Squalifica per tre gare a carico del calciatore Incardona Angelo; - Squalifica per due gare a carico del calciatore Nicolicchia Tommaso. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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