COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 136 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Piano di Mommio 2008, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Lasurdi Marco fino al 21/03/2013 e Tana Salvatore per due gare ( C.U. n. 41 del 22.03.2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 136 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Piano di Mommio 2008, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Lasurdi Marco fino al 21/03/2013 e Tana Salvatore per due gare ( C.U. n. 41 del 22.03.2012). Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativamente alla posizione del giocatore Tana Salvatore (due gare) in quanto non reclamabile ex art. 45 C.G.S.. La citata norma, titolata Sanzioni, recita al comma 3 “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;” Quanto poi alla posizione del calciatore Marco Lasurdi la società U.S.D. Piano di Mommio 2008, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. - relativa a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 17 marzo 2012, contro la società Atletico Forte dei Marmi - che così veniva motivato: “Si alzava dalla panchina e dava una spinta con entrambe le mani sul petto del D.G., con forza, senza procurargli dolore. Tentava di colpirlo di nuovo ma veniva trattenuto a forza dai propri compagni e allontanato. Mentre si allontanava minacciava l'Arbitro”. L’impugnante, nel reclamo, contesta i fatti rilevando che il comportamento aggressivo del Lasurdi si sarebbe limitato ad una spinta non violenta e pertanto dissente sull'entità della sanzione adottata. Occorre rilevare che però la società non si limita a circoscrivere la responsabilità del proprio tesserato ma eccepisce, a mezzo del proprio legale,che la condotta antisportiva del proprio tesserato abbia avuto una precisa origine in uno speculare comportamento scorretto tenuto dal D.G.. L'arbitro infatti avrebbe reagito in modo violento ad una protesta posta in essere dal calciatore Tana Salvatore, giungendo persino a spintonarlo ed a mettergli “brutalmente una mano sul viso per allontanarlo” ed il giocatore Lusardi sarebbe dunque intervenuto per difendere il proprio compagno di squadra.. Tale censura era già stata avanzata in una missiva datata 18 marzo 2012 (il giorno successivo alla gara), vergata su carta intestata della società ma priva di firma, indirizzata alla delegazione F.I.G.C. di Lucca ed al comitato A.I.A. di Viareggio. La società concludeva dunque per una riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento. Per quanto attiene agli addebiti mossi al calciatore ed alle difese spese dalla reclamante la C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e provvedeva ad acquisire il supplemento arbitrale espressamente richiesto ed allegato in atti. Nel medesimo il D.G. conferma quanto descritto nel rapporto e nega qualsiasi addebito scrivendo: “Riguardo l'episodio asserito dalla società non so dare spiegazioni in quanto non avvenute”. Pur nella oggettiva illiceità del comportamento assunto dal giocatore deve rilevarsi che il tentativo di aggressione, certamente l'episodio più grave contestato, non ha avuto alcuna conseguenza stante da un lato la prontezza dei compagni nell'arginare l'aggressività del calciatore Lasurdi e dall'altra la volontà del calciatore di desistere forse per evitare conseguenze disciplinari ancor più gravi. Occorre però rilevare che, ad onta delle dichiarazioni del D.G., la società insiste nel denunciare (lo fa in due atti ufficiali), le inadempienze del D.G. ed il fatto che tali lamentele siano cristallizzate, ancor prima dell'uscita del Comunicato Ufficiale, rende le medesime maggiormente credibili. Il dubbio in ordine alla reale dinamica dei fatti merita un adeguato approfondimento istruttorio da parte degli organi Federali preposti. La sanzione applicata dal G.S.T. investe, in ogni caso, esclusivamente il comportamento del calciatore che, al di là della veridicità in ordine alla supposta provocazione arbitrale, non avrebbe dovuto farsi ragione da solo attraverso le condotte illecite descritte dal D.G.. Alla luce alla attenuata lesività dei comportamenti assunti, la sanzione risulta leggermente eccessiva e merita una parziale rideterminazione. P.Q.M. La C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo relativo al Calciatore Tana Salvatore ed, in parziale riforma, dispone la riduzione della squalifica al calciatore Lasurdi Marco fino al 21/01/2013 (anziché fino al 21/03/2013). Dispone che il fascicolo sia trasmesso alla Procura Federale per i necessari approfondimenti istruttori ed ordina la restituzione della tassa di reclamo all'avente diritto.
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