COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 147 stagione sportiva 2011/2012 Gara Red Devils Castelfranco – Tirrenia (1-0) del 1/4/2012.Campionato di III categoria. In C.U. n.47 Del. Prov. di Pisa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 147 stagione sportiva 2011/2012 Gara Red Devils Castelfranco – Tirrenia (1-0) del 1/4/2012.Campionato di III categoria. In C.U. n.47 Del. Prov. di Pisa. Reclama la società Tirrenia avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitte al calciatore Cestra Maurizio in quanto “Espulso perché reagiva ad un avversario spingendolo all’altezza del volto senza conseguenze. Mentre rientrava negli spogliatoi veniva offeso da un tifoso avversario e quindi usciva dal terreno di gioco ed aggrediva il tifoso avversario afferrandolo per il collo e trascinandolo verso l’uscita. Veniva fermato da alcuni suoi sostenitori. L’episodio comportava la sospensione della gara per circa due minuti”. La società non contesta i fatti ma l’entità della sanzione. Rileva infatti che nessun danno è scaturito al calciatore avversario e che la condotta tenuta dal Cestra verso lo spettatore è dovuta alle continue intemperanze dello stesso nei suoi confronti per tutta la gara, con epiteti offensivi della sua dignità e decoro. Rileva inoltre che il proprio tesserato trovandosi in una situazione personale sia fisica che familiare di particolare delicatezza ha reagito con una veemenza che non gli è propria. Sottolinea come la società ospitante sia stata sanzionata per il comportamento di un proprio sostenitore nei confronti di un calciatore avversario. In punto di diritto sostiene che la condotta tenuta dal tesserato non può essere inserita nei fatti di particolare gravità e quindi chiede una riduzione della sanzione oltre che di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure. All’udienza del 27/04/2012 il rappresentante della società, unitamente al legale di fiducia, udito il supplemento di rapporto e la relazione svolta dal Collegio, ha ribadito il contenuto del gravame e le conclusioni ivi contenute. La C.D. esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante, respinge il reclamo. Il Collegio rileva che in punto di fatto non vi sono contestazioni da parte della società reclamate, occorre quindi verificare se la quantificazione della sanzione è congrua o meno rispetto a quanto contestato. I punti da esaminare sono sostanzialmente due: -il comportamento violento verso l’avversario, sia pure esente da conseguenze fisiche; -il comportamento verso lo spettatore. Nel primo caso siamo di fronte ad una condotta violenta, seppure di non grave entità stante la mancanza di conseguenze, nei confronti dell’avversario in occasione di un alterco fra i due a gioco fermo che comunque denota una grave antisportività. Nel secondo caso siamo invece in presenza di un’attività assolutamente censurabile ed indecorosa in quanto estranea a quello che viene definito comunemente “raptus agonistico” e potenzialmente pericolosa stante le conseguenze che la stessa avrebbe potuto scatenare fra il pubblico. Non solo, ma la reazione del Cestra appare ingiustificata anche alla luce di quanto emerge dagl’atti, ovvero dal rapporto arbitrale (una sola frase offensiva), di ben altra portata rispetto a quanto asserito dalla difesa della reclamante che narra di ripetute offese ed ingiurie verso il tesserato. Da sottolineare che nel rapporto di gara non si fa cenno al comportamento del pubblico se non in occasione del fatto ascritto al Cestra. Tale comportamento deve essere assolutamente e drasticamente sanzionato in quanto, al di la di quelle che possono essere state le motivazioni, non appare degno di un soggetto che svolge attività sportiva. Ad aggravare il fatto deve aggiungersi che la gara è stata sospesa per due minuti, proprio in virtù dei fatti contestati al Cestra. Da quanto esposto la C.D. ritiene che il comportamento del calciatore Cestra Maurizio deve essere sanzionato adeguatamente mediante l’aggravamento della squalifica. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo, cassa la decisione del G.S. ed in virtù della facoltà concessa dal C.G.S. dispone la squalifica del calciatore Cestra Maurizio per sette giornate effettive di gara. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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