COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare 148 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della ASD Atletico Albiano Aulla avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il tesserato Bordino Enrico fino al 20/05/2012. C.U. n. 42 del 04/04/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare 148 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della ASD Atletico Albiano Aulla avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il tesserato Bordino Enrico fino al 20/05/2012. C.U. n. 42 del 04/04/2012. Nel corso della gara “ Atletico Albiano-Lunigiana” valevole per il campionato juniores provinciali,il tesserato in oggetto, allenatore della società ospitante, veniva espulso dal campo per proteste. Alla notifica del provvedimento offendeva l’arbitro. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per un mese e mezzo. Propone reclamo la società Atletico Albiano la quale, preliminarmente, non contesta gli episodi ascritti al proprio tesserato ma ritiene che possano sussistere circostanze attenuanti, come quella di non aver avuto alcuna reazione violenta o minacciosa al momento della notifica dell’espulsione. Inoltre la reclamante pone il dubbio che la frase offensiva contestata possa essere considerata come una mera riflessione personale, non accompagnata da alcun gesto che potesse far intendere che la stessa era indirizzata al D.G. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma di aver allontanato il sig.Bordino per le continue proteste sia nel primo tempo che durante l’intervallo. Conferma anche la frase offensiva al momento dell’espulsione. Questa C.D. ritiene provati i fatti contestati, stante anche la lacunosità dello scritto difensivo, dove appare in maniera evidente che le argomentazioni poste a difesa del comportamento del tesserato in questione sono assolutamente prive di un senso logico. La sanzione appare assolutamente ben calibrata. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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