F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 13 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 04 Maggio 2012 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL COM. UFF. N. 164/A DEL 4.5.2011) AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: – SPINELLI FERNANDO ORACIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S. SIRACUSA S.R.L.) DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 N.O.I.F. E DALL’ART. 8 COMMA 6 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N°.1949/225 PF10-11/AM/MA DEL 5.10.2011). – SANTARELLI GIORGIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L,. ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 N.O.I.F. E DALL’ART. 8 COMMA 6 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N°.1977/227 PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011). – JIMENES TURIENZO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L,. ATTUALMENTE TESSERATO PRESSO FEDERAZIONE ESTERA) DALLA VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 94 N.O.I.F. E DALL’ART. 8 COMMA 6 C.G.S (NOTA N°.2069/226 PF10-11/AM/MA DEL 10.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45 del 5.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 13 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 04 Maggio 2012 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL COM. UFF. N. 164/A DEL 4.5.2011) AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - SPINELLI FERNANDO ORACIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S. SIRACUSA S.R.L.) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N°.1949/225 PF10-11/AM/MA DEL 5.10.2011). - SANTARELLI GIORGIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L,. ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N°.1977/227 PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011). - JIMENES TURIENZO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L,. ATTUALMENTE TESSERATO PRESSO FEDERAZIONE ESTERA) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S (NOTA N°.2069/226 PF10-11/AM/MA DEL 10.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45 del 5.12.2011) Con ricorso del 6.12.2011 il Procuratore Federale deduceva la erroneità della decisione in data 2.12.2011 della Commissione Disciplinare Nazionale (di cui al Com. Uff. n. 45/CDN pubblicato il 5.12.2011), con la quale i calciatori sigg.ri Fernando Horacio Spinelli, Federico Ezequiel Turienzo Jimenes e Giorgio Santarelli erano stati prosciolti dall’addebito previsto e punito dall’art. 1, comma 1, C.G.S (per avere sottoscritto - ciascuno di essi, con la società S.S. Cavese 1919 S.r.l. e contestualmente - due diversi contratti economici per la medesima Stagione Sportiva; riportando tali contratti, l’uno - depositato dalla società - una retribuzione inferiore, e l’altro – non depositato ma trattenuto dai calciatori - una retribuzione ben superiore). Lamentava il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, si delineavano indizi gravi, precisi e concordanti a carico dei deferiti, i quali (indizi) deponevano per la consumazione della condotta ascritta e che, viceversa, apoditticamente, erano stati qualificati come insufficienti, senza peraltro fornirsi di essi una interpretazione alternativa. Con rispettive memorie del 9.12.2011 e del 13.12.201, i difensori del signor Santarelli e dei sigg.ri Spinelli e Turienzo rilevavano la mancata ricezione del ricorso del Procuratore Federale, della cui -sola- presentazione avevano ricevuto notizia attraverso comunicazione dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale. I medesimi, dopo aver precisato che non accettavano il contraddittorio sui temi di cui al gravame in questione, denunciavano l’irritualità della attività procedimentale dell’Organo dell’accusa, della cui impugnazione sollecitavano la declaratoria di inammissibilità a ragione del mancato invio dei motivi alle controparti, siccome normativamente prescritto. Sottolineavano in aggiunta le difese che, d’altra parte, nel caso di specie non potesse trovare in alcun modo applicazione la diversa disciplina del procedimento “abbreviato”, essendo stato applicato innanzi alla C.D.N. il rito ordinario (secondo le cui forme, dunque, il giudizio avrebbe dovuto proseguire) e ciò senza alcun rilievo o eccezione da parte dell’organo inquirente. La Corte ritiene fondati i rilievi difensivi di cui si è appena dato conto, dal momento che appare del tutto corretto ritenere che, essendo stato pacificamente avviato il procedimento de quo nelle forme e secondo le cadenze del cd. rito ordinario, il medesimo avrebbe evidentemente dovuto proseguire nel rispetto della disciplina di tale rito, senza subire ingiustificate variazioni in itinere, quali quelle implicate dalla adozione della procedura con abbreviazione dei termini. Né, d’altra parte, nella fattispecie si versa in una situazione di accettazione del contraddittorio ad opera della parte che lamenta la violazione in punto di rito, in cui -quindi- possa ritenersi sostanzialmente superata per facta concludentia la doglianza di ordine processuale pur introdotta. I difensori dei calciatori, infatti, né hanno presentato deduzioni scritte a contestazione delle ragioni poste a sostegno dell’impugnazione dell’organo dell’accusa, né hanno svolto argomentazioni in merito ad esse in sede di discussione. Ad una tale stregua, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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