F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 13 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 04 Maggio 2012 3. RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONACO FRANCESCO SEGUITO GARA BARLETTA/PIACENZA DEL 18.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 13 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 04 Maggio 2012 3. RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONACO FRANCESCO SEGUITO GARA BARLETTA/PIACENZA DEL 18.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011, a seguito della gara Barletta/Piacenza, 1^ Divisione, del 18.12.2011, ha inflitto all’allenatore del Piacenza FC S.p.A. Francesco Monaco la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso)”. La Società Piacenza Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Galli, ha proposto ricorso avverso tale decisione, sostenendo che il giudice sportivo avrebbe erroneamente interpretato il tenore sostanziale della refertazione dell’arbitro in quanto la condotta posta in essere dal sig. Monaco sarebbe totalmente priva di qualsivoglia profilo di responsabilità e, comunque, che la sanzione inflitta sarebbe eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto all’entità dei fatti effettivamente emergenti dai documenti ufficiali. In particolare, la ricorrente ha posto in rilievo come la frase che fonda la decisione impugnata non sarebbe qualificabile come ingiuriosa in quanto inidonea a ledere la dignità, l’onorabilità ed il decoro altrui, costituendo invece una manifestazione del legittimo esercizio del diritto di critica proprio di ogni tesserato, sia pure espresso con toni polemici. Il sig. Monaco, inoltre, avrebbe pronunciato una frase non diretta verso l’assistente arbitrale in quanto recante un contenuto ed un indirizzo privato ed impersonale e, in molti casi analoghi, sarebbero state inflitte sanzioni più tenui. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Daniele Minelli, emerge che al 43^ del secondo tempo l’allenatore del Piacenza sig. Francesco Monaco è stato allontanato perché “dopo averlo già richiamato in precedenza, a seguito di una decisione dell’AA1 usciva dall’area tecnica e con il dito puntato verso l’AA1 urlava: ‘ma cosa ……. ha alzato adesso sto ………..!’”. La Corte rileva che il comportamento del sig. Monaco è stato correttamente qualificato dal giudice sportivo come offensivo verso l’assistente arbitrale, atteso che il tesserato, dopo avere urlato “ma cosa ……. ha alzato adesso”, ha completato la frase con la locuzione “sto …….”, la quale è chiaramente offensiva nei confronti del destinatario. D’altra parte, che l’intenzione dell’interessato fosse quella di rivolgersi all’assistente arbitrale consegue sia al fatto che la frase è stata urlata dopo una decisione di quest’ultimo sia al fatto che verso l’assistente è stato puntato il dito. Né può sottacersi, infine, che nel proprio referto l’arbitro ha specificato di avere già richiamato in precedenza il sig. Monaco, il quale, nella circostanza, è uscito dall’area tecnica. In definitiva, la sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza Calcio F.C. S.p.A. di Piacenza Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it