F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 13 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 04 Maggio 2012 4. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIOVANNI CUSATIS SEGUITO GARA MANTOVA/AURORA PRO PATRIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 13 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 04 Maggio 2012 4. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIOVANNI CUSATIS SEGUITO GARA MANTOVA/AURORA PRO PATRIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011) L’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio, con nota inviata via fax in data 22.12.2011, ha preannunciato il proprio reclamo avverso la sanzione inflitta all’allenatore sig. Giovanni Cusatis, il 20 dicembre precedente, dal Giudice Sportivo, come da Com. Uff. n. 90/DIV in pari data, consistente nella squalifica per 3 giornate effettive di gara, in relazione ai fatti che seguono, accaduti durante lo svolgimento della partita Mantova/Pro Patria del 18 dicembre precedente. Il Giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione “per reiterata condotta blasfema, al termine del primo tempo di gara, reiterando negli spogliatoi e più volte durante il secondo tempo di gara, il tutto in modo talmente plateale da suscitare la reazione di disapprovazione del pubblico (r. proc. fed.).”. Dagli atti ufficiali di gara (in particolar modo dalla relazione del collaboratore della Procura Federale) si apprezza che al termine della prima frazione di gioco, nel fare rientro negli spogliatoi e, più volte, durante il secondo tempo della partita, l’allenatore della società reclamante, sig. Cusatis, si lasciava andare, in modo plateale, a ripetute affermazioni blasfeme che suscitavano l’esplicita riprovazione dei tifosi della squadra avversaria, presenti sugli spalti. La reclamanda società, dopo aver chiesto e ottenuto copia degli atti, ha inviato i propri motivi di reclamo in data 27.12.2011. Si eccepisce, in via pregiudiziale e preliminare, “la palese inutilizzabilità e/o inammissibilità del referto del collaboratore della Procura Federale (omissis)…con conseguente annullamento e/o revoca della sanzione de qua.” A sostegno della pretesa, in rito, si denuncia che il Giudice Sportivo non avrebbe rilevato il vizio procedurale consistente nella violazione della formalità prevista dall’art. 35 , punti 1.3, 1.4 e 1.5. C.G.S. (che richiama testualmente), ovvero che il collaboratore federale avrebbe provveduto a segnalare al giudicante, utilizzando moduli a sua disposizione, il comportamento attribuito al tecnico ospite. Ne sarebbe conseguita l’indebita sanzione che, alla luce di giurisprudenza di questa Corte che cita, dovrebbe essere annullata. Nel merito, la difesa della società reclamante, deduce l’eccessiva afflittività della medesima squalifica, peraltro irrogata a persona che non si sarebbe resa autrice di quanto contestato, addebitabile invece ad “altro soggetto presente in panchina” (non meglio indicato). Istruito il procedimento, lo stesso è stato discusso nell’odierna riunione, alla quale non hanno preso parte i rappresentanti della società reclamante. La Corte esaminati gli atti e vagliate le argomentazioni, in rito e nel merito, addotte dalla difesa dall’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio, ritiene che il ricorso proposto non sia fondato e, per questo, meritevole di accoglimento. Organicità di esposizione vuole che, in primo luogo, si richiamino le norme che, secondo l’assunto di parte ricorrente, si ritengono violate. “1.3. Per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice Sportivo Nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato. 1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.” La Corte, in disparte il fatto che la difesa si limita a richiamare precedenti decisioni che appaiono avere riguardo a fattispecie non sovrapponibili a quella oggi in esame, lamentando l’irritualità dell’introduzione del referto del collaboratore federale nella documentazione utile al giudizio di prime cure, rileva che il parametro di valutazione non può che essere rappresentato da una corretta interpretazione delle norme evocate e della loro applicabilità alla fattispecie narrata. Il combinato disposto dell’art. 35 C.G.S., per la parte che qui interessa, prevede che sono soggette a sanzione le espressioni blasfeme che, seppur sfuggite all’arbitro – il quale, per tale fatto, nell’occasione, non le ha sanzionate nell’immediatezza – siano state percepite da altro soggetto federale (collaboratore di procura o commissario di campo) che provvede a farne segnalazione al Giudice sportivo (punti 1.3 e 1.4). Ininfluente è il luogo in cui dette espressioni siano state profferite, atteso che il primo punto dell’art. 35 parla di “infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” e il punto 1.5. esplicitamente estende il campo di applicazione delle norme a tutti i fatti comunque avvenuti “all’interno dell’impianto di gioco”. Quanto alle modalità di rapporto al Giudice Sportivo da parte di soggetti diversi dagli ufficiali di gara , il punto 1.3. prevede che “il Procuratore federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.” Nulla dice, la norma, sulla perentorietà di adempimenti formali da rispettare per “far pervenire” la segnalazione, ad eccezione del fatto che essa debba essere “riservata”. La difesa poi, nel richiamare precedente decisione, censura il ricorso a “modelli”. Ora, a parte il fatto che nella fattispecie non sembra che sia stato utilizzato alcun modello, va da sé che, a giudizio del Collegio, non vi è preclusione normativa all’utilizzo di modelli predisposti negli elementi generali, purché la ricostruzione dei fatti e il referto sul contenuto delle espressioni udite siano chiaramente ed inequivocabilmente riconducibili al rappresentante federale che li sottoscrive. Ma anche qualora volesse insinuarsi che la trasmissione della relazione sia stata effettuata secondo modalità irrituali vi è da dire, in primo luogo, che la difesa non ha dato idonea dimostrazione della lamentata irritualità. Anzi, ad avviso del Collegio, gli atti allegati sembrano deporre in senso contrario, evincibile dalle date riportate sugli stessi. La relazione del collaboratore della Procura Federale indirizza, poi, la sua segnalazione “Alla Procura Federale F.I.G.C. Roma - Segreteria” e non al Giudice Sportivo al quale, pare potersi ipotizzare, è la stessa segreteria che l’ha inviata (supporta questa ipotesi anche la diversa data di invio, via fax, degli altri atti). Ma anche a voler ritenere che sia stato lo stesso collaboratore federale a inviare la “riservata segnalazione” al Giudice Sportivo, il Collegio ritiene che nessun vulnus procedurale sia stato compiuto in quanto, come è noto, allorché si parla di “Procuratore” si fa riferimento all’officium e non alla persona fisica che, in un dato momento, rappresenta il requirente. E, allora, non vi è dubbio che la relazione sia stata inviata da persona legittimamente investita di quella funzione, cosicché non può dubitarsi che la relazione sia pervenuta al Giudice sportivo dal procuratore (inteso come ufficio). Diverso sarebbe stato se fosse stata fornita prova di un’allegazione fatta ad opera di soggetti terzi, non appartenenti a quell’ufficio, ma così non è. Reputa, in conclusione, il Collegio, che non vi sia stata alcuna violazione del rito predisposto dall’art. 35 C.G.S., con conseguente rigetto della specifica doglianza della società reclamante, della quale non può accogliersi neanche la censura formulata, nel merito, avverso la decisione del giudice di prime cure. La reclamante, in primo luogo, assume che le espressioni blasfeme riportate dal collaboratore federale dovrebbero ascriversi a terza persona, presente in panchina e non al tecnico. L’affermazione non può condividersi sia in relazione alla presunta aberratio oculi cui sarebbe incorso il requirente, stante la sua estrema genericità, sia in esito al fatto che le espressioni blasfeme non sono state colte solo in panchina ma anche alla fine del primo tempo, peraltro con una puntigliosità di ricostruzione che elide, alla radice, qualsiasi possibilità di errore o scambio di persona. L’analisi del comportamento tenuto dal tecnico, la sua pervicace reiterazione, la gratuità, l’ingiustificabilità e rozzezza delle espressioni usate fanno propendere, questo Collegio, non solo per la sussistenza della violazione delle norme sportive ma anche per l’intrinseca insufficienza della sanzione applicata dal Giudice di prime cure. Infatti, il sig. Cusatis, dimentico del suo ruolo di dirigente sportivo, ha violato elementari principi di etica, ha fornito una rappresentazione deteriore di professionista officiato anche di funzioni educatrici, ha manifestato dispregio per coloro che erano presenti, non tenendo nel debito conto generali valori religiosi né quelli, positivi, che attraverso lo sport si vuole affermare. La platealità e reiterazione della blasfemia non può essere giustificata, o anche solo compresa, da un agone sportivo ma è indice di mancanza di rispetto per le regole sportive (a cui si è volontariamente assoggettato) e per quelle di pura e semplice educazione civica. Il sig. Cusatis ha usato espressioni gravemente offensive per il comune senso morale, non solo tra il primo ed il secondo tempo della gara ma, anche, per ben altre 6 volte nel corso della seconda frazione di gara, con una cadenza temporale ravvicinata e un’intensità che non potevano non suscitare le proteste degli astanti. La condotta, nel suo complesso, merita di essere sanzionata in maniera equa e proporzionata alla sua gravità cosicché, ai sensi della combinata disposizione di cui all’art. 37, comma 4 e art. 19, comma 1 lett. e) e comma 3 bis lett. a) C.G.S., la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure è meritevole di essere parzialmente riformata e aggravata. Per l’effetto, appare congruo infliggere al sig. Giovanni Cusatis la squalifica per 5 giornate effettive di gara. Nel senso che precede, il reclamo dell’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., di Busto Arsizio, per i motivi sopra esposti, deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) ed in riforma della delibera impugnata ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Giovanni Cusatis in 5 giornate effettive di gara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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