F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 3. RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL’8.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 47 del 2.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012
3. RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL’8.1.2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 47 del 2.2.2012)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso la società Rocca S. Stefano ha impugnato, per revocazione ex art. 39 C.G.S., la delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma che ha rigettato il ricorso presentato dalla stessa avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato, con la squalifica fino al 31.12.2013, il proprio calciatore Ceci Stefano perché “espulso per aver colpito l’arbitro con uno schiaffo al viso, senza conseguenze, rivolgendogli, nel contempo, frasi offensive”. Ricorre a questa Corte la società istante riproponendo le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e conclude, in via principale, per la revoca della sanzione inflitta al calciatore Ceci Stefano ed in subordine, per la riduzione della stessa. La società ricorrente si duole, essenzialmente, che sia il giudice di prime cure che la C.D.T. abbiano commesso un palese errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, nel momento in cui hanno fondato le rispettive decisioni sulla ricorrenza di un fatto – ovvero lo schiaffo al viso del direttore di gara - che il Ceci in realtà non ha mai posto in essere non essendo stato espulso dal campo né durante né successivamente al tempo di gioco , così come risulta chiaramente dal semplice esame del referto arbitrale. A rafforzare tale tesi difensiva, la società reclamante allega due dichiarazioni testimoniali dei signori Massimi e Dolfi che hanno sostenuto che il Ceci non era stato l’autore dello schiaffo all’indirizzo dell’arbitro. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il ricorso è inammissibile. L’apparente discrasia fra quanto descritto con dovizia di particolari nel rapporto arbitrale atto, a cui l’art. 35.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata, e l’omesso inserimento, nella parte riservata ai calciatori espulsi dal campo, del nominativo del signor Ceci, è circostanza del tutto irrilevante e, soprattutto, priva di quella irrisolvibile oggettiva contraddittorietà eventualmente idonea ad intaccare la veridicità di quanto refertato dall’arbitro, ancorché tale omissione sia ascrivibile a mera dimenticanza. È poi il caso di chiarire che la natura del rapporto del direttore di gara, il cui contenuto, nel caso specifico, è immune da contraddizioni e palesi illogicità, esclude che i fatti descritti possano essere sovvertiti validamente con la mera allegazione di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario, a parte ogni considerazione circa la natura sospetta e strumentale delle stesse Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’ACS. D. Rocca Santo Stefano di Rocca Santo Stefano (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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