F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 6. RICORSO DELL’A.S.D. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR MARCIANO ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRIBUS UNITIS/VIRTUS CASARANO DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012
6. RICORSO DELL’A.S.D. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR MARCIANO ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRIBUS UNITIS/VIRTUS CASARANO DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)
Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Viribus Unitis S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012, con cui al calciatore della società ricorrente, signor Alessandro Marciano, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara a seguito della gara Viribus Unitis S.r.l./Virtus Casarano S.r.l., valevole per il Campionato Nazionale Serie D 2011/2012, Girone H, e svoltasi a Somma Vesuviana (Napoli) l’11.3.2012; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per avere, al termine della gara, colpito con un violento pugno all’altezza del naso un calciatore avversario cagionandogli abbondante fuoruscita di sangue dalla parte colpita e dalla bocca”; - nel rapporto dell’arbitro viene detto che il calciatore Alessandro Marciano era espulso a fine gara “perché colpiva con un violento pugno all’altezza del naso il calciatore avversario n° 9, che in seguito al colpo sanguinava copiosamente dal naso e dalla bocca” e che il medico sociale della Virtus Casarano, dopo averlo visitato, dichiarava che era visibile un’escoriazioe all’interno della piramide nasale e che avrebbe sottoposto in settimana il calciatore ad accertamenti”; - la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore, sostenendone il carattere sproporzionato in quanto il proprio tesserato è stato istigato e insultato dall’avversario, nonché afferma che siffatta circostanza non sarebbe stata né vista né sentita dal direttore di gara, il quale invece ha visto solo il gesto del proprio calciatore; ritenuto che: - ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., C.G.S., “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito di prova; - l’art. 19, punto 4, lett. c), C.G.S. prevede, come sanzione minima, la squalifica per 5 giornate “in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”, la quale, a sua volta, prescrive la sanzione minima per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori”; - nella specie, la condotta del calciatore della ricorrente si configura violenta e particolarmente grave; - non sussistono, pertanto, i presupposti per conseguire la richiesta riduzione della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dell’A.S.D. Viribus Unitis di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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