F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 7. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CAMPANA ROSARIO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CTL CAMPANIA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 7. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CAMPANA ROSARIO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CTL CAMPANIA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012) Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Ctl Campania, in persona del vice presidente, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012, con cui all’allenatore della società ricorrente, signor Rosario Campana, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito della gara Francavilla/Ctl Campania, valevole per il Campionato Nazionale Serie D 2011/2012, Girone H, e svoltasi a Martina Franca il 18.3.2012; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per essere uscito dalla propria area tecnica rivolgendo con atteggiamento minaccioso, espressioni gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”; - nel rapporto dell’assistente arbitrale Alessandro Pugi viene detto che l’allenatore della società ricorrente, signor Rosario Campana, era allontanato dal terreno di giuoco poiché, contestando una decisione tecnica presa dal medesimo assistente, “usciva alcuni metri dal terreno di giuoco e con fare minaccioso” gli rivolgeva le seguenti parole: “vergognati, disonesto sei un venduto di merda”; - la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica irrogata da tre a due gare effettive, sostenendone il carattere sproporzionato e citando diverse decisioni del Giudice Sportivo assunte nei primi tre mesi del 2012 in casi analoghi, con cui è stata irrogata a carico di allenatori la squalifica per due gare effettive; ritenuto che: - l’art. 19 C.G.S. prevede, come sanzione minima, la squalifica per 2 giornate “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; - nella specie, la condotta tenuta dall’allenatore della ricorrente nei confronti di un ufficiale di gara è stata non solo ingiuriosa e irriguardosa ma anche minacciosa, così come attestato dal rapporto del detto assistente arbitrale; - conseguentemente, tale condotta si configura come gravemente ingiuriosa e irriguardosa; - non sussistono, pertanto, i presupposti per conseguire la richiesta riduzione della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dell’A.S.D. CTL Campania di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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