F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 04 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROMA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 dell’8.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 04 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 04 Maggio 2012
1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROMA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 dell’8.3.2012)
L'arbitro della gara Roma/Lazio disputata il 18.2.2012 valevole per il Campionato della Serie A del Calcio Femminile, riferiva nel suo rapporto che al 46' del 2° tempo, nel notificare un'ammonizione alla calciatrice Savini Federica della S.S. Lazio, non si era accorto che, avendola già ammonita nel corso del 1° tempo, avrebbe dovuto espellerla; precisava comunque che, tempestivamente avvertito da un assistente, aveva, dopo circa un minuto, ovviato all'errore, chiarendo, infine, in un supplemento, che nel lasso di tempo in cui la Savini era rimasta irregolarmente in campo, la stessa non aveva partecipato ad alcuna azione di gioco significativa. Contestando la regolarità dell'incontro chiusosi al 49' del 2° tempo col risultato finale di 2-1 in favore della squadra ospitata, incontro a suo avviso alterato dalla svista arbitrale, la G.S. Roma C.F. reclamava al Giudice Sportivo e questi, reputando che l'accaduto avesse modificato gli equilibri tecnici fra le due contendenti e che le delucidazioni fornite dal direttore di gara esulassero dalle sue competenze funzionali e non avessero quindi alcuna valenza di prova privilegiata, accoglieva il ricorso disponendo, ex art. 17, comma 4, lett. c) C.G.S., la ripetizione della partita (Com. Uff. n. 64 dell'8.3.2012). Contro siffatta decisione si è appellata a questa Corte la S.S. Lazio sia avanzando generici dubbi sull'autenticità della firma del rappresentante legale dell'avversaria apposto in calce al reclamo al Giudice Sportivo, vizio, questo, che ne avrebbe determinato l'inammissibilità, sia sostenendo che, comunque, l'irregolare presenza della Savini in campo, protrattasi per circa le coincidente quasi col termine della partita, non giustificava il provvedimento adottato in primo grado anche perchè, nel brevissimo tempo della sua permanenza la calciatrice,come indicato nel supplemento arbitrale,era rimasta sostanzialmente avulsa da azioni di gioco. Nelle sue controdeduzioni la parte avversa ha ribadito le sue ragioni insistendo per il rigetto del gravame. A giudizio di questo collegio l'appello è fondato e va,pertanto accolto. Va subito detto che l'eccezione in rito, vaga e carente di riscontri seri, manca di sostanza probatoria e deve essere disattesa; passando all'esame del merito, poichè la norma applicata nella fattispecie commette all'organo di giustizia il compito di vagliare se ed in quale misura l'accaduto abbia inciso sul corretto svolgimento della partita in oggetto, è solo da stimare se e quanto la lieve disattenzione commessa dal direttore di gara, abbia potuto, attraverso l'irregolare partecipazione di una calciatrice rimasta priva di titolo per circa 1'influire sull'andamento e sul risultato della gara stessa. La valutazione - si badi - va fatta in termini di concretezza e non, come si pretende dalla resistente, di pura astrazione, perchè in tal caso il ventaglio delle ipotesi si dilaterebbe a dismisura vanificando la stessa possibilità di giudizio che compete al decidente. Nel caso in esame il compito è reso agevole dalle precisazioni ricavabili dal supplemento di referto; sul punto, contrariamente a quanto assunto dal primo Giudice, l'apporto fornito dal documento ufficiale, lo si voglia o meno considerare quale prova privilegiata ex art.35, comma 1 C.G.S., va circoscritto all'indicazione di una circostanza di fatto - mancata partecipazione ad azioni significative - che per la naturale imparzialità e terzietà della fonte non solo prevale sulle diverse affermazioni, apodittiche, astratte ed interessate, esposte nelle controdeduzioni, ma anche fornisce al giudicante, senza espropriarne il potere-dovere a lui riservato dalla normativa federale, validi elementi al fine di agevolarne - lo si ripete -in una prospettiva di concretezza, il compito. E poichè al vaglio di questi è sottoposta anche la ''misura'' idest il livello di incidenza che l'irregolarità può aver avuto sullo svolgimento della gara, questa Corte ritiene, anche per rispetto del generico principio di salvaguardia del risultato sportivo, che l'occorso, sia in sè che per la tempistica, non legittimi il provvedimento di primo grado che va pertanto annullato ripristinando il risultato conseguito sul campo. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma, annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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