F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 11 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DELLA S.S.D. FUTSAL T.S.C. & PRECI AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. JORNET SANCHEZ PATRICIA; – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIGNOR DAMIANO BASILE; – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIGNOR VALERIO PIERSIGILLI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2, C.G.S. – (NOTA N. 6097/721 PF 11-12/SP/AC DEL 8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 28.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 11 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DELLA S.S.D. FUTSAL T.S.C. & PRECI AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. JORNET SANCHEZ PATRICIA; - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIGNOR DAMIANO BASILE; - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIGNOR VALERIO PIERSIGILLI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2, C.G.S. - (NOTA N. 6097/721 PF 11-12/SP/AC DEL 8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 28.3.2012) In data 8.3.2012 la Procura Federale, allertata dalla Divisione Calcio a 5, avendo accertato che la calciatrice di nazionalità spagnola, Patricia Jornet Sanchez, era stata utilizzata, nel periodo compreso fra il 20.11.2011 e il 18.2.2012, dalla S.S.D. Futsal Preci in 5 gare del Campionato di Serie A del Calcio a 5 Femminile in posizione irregolare perchè priva di tesseramento, deferiva alla C.D.N., addebitando loro la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., la calciatrice stessa, i dirigenti Damiano Basile e Valerio Piersigilli, quali dirigenti accompagnatori negli incontri suindicati, nonchè, a titolo di responsabilità diretta (il Basile essendo munito di delega per la rappresentanza societaria) ed oggettiva la società. L'organo disciplinare, ritenute sussistenti le accuse e ''tenuto conto della particolare non gravità dei fatti edelle circostanze del caso'', puniva la Sanchez con la squalifica per 2 giornate, il Basile ed il Piervirgili con l'inibizione, rispettivamente, per 60 e 30 giorni ed infine la S.S.D. Futsal Preci con la penalizzazione di 3 punti e con l'ammenda di € 1.000,00. (Com. Uff. n. 78/CDN del 28.3.2012). Contro tale decisione ha avanzato reclamo a questa Corte il sodalizio perseguito il quale, riproponendo gli stessi assunti difensivi già vanamente rappresentati in prima istanza, sostiene che per acclarare la posizione di tesseramento della calciatrice negli incontri contestati bisognava far riferimento non alla normativa federale (art. 40, comma 11 N.O.I.F.) bensì ai principi fissati nell'art. 9, punti 2 e 4 dell'allegato 3 al Regolamento della F.I.F.A., organo internazionale prevalente e sovraordinato rispetto alle federazioni affiliate e, segnatamente,rispetto alla F.I.G.C. che, nel proprio Statuto (art. 1 n. 5, lett. c) si era obbligata a rispettare ''gli Statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni F.I.F.A.'', principi per i quali : a) nei casi di trasferimento internazionale la nuova federazione, ricevuta la richiesta del ''transfert'', era tenuta a richiedere immediatamente detto certificato alla federazione precedente (punto 2); b) ove alla richiesta non fosse dato corso entro il trentesimo giorno, la nuova federazione doveva rilasciare immediatamente un tesseramento provvisorio al dilettante di nazionalità straniera (punto 4). In virtù di siffatte regole, ad avviso della reclamante, poichè la richiesta di tesseramento della Sanchez era stata inoltrata alla F.I.G.C. in data 18.10.2011, decorso il termine di trenta giorni e, quindi, a partire dal 18.11.2011, doveva ritenersi essere stato emesso il provvedimento di tesseramento provvisorio che legittimava l'utilizzo dell'atleta in parola nelle partite contestate, tutte disputate dopo tale data, nulla rilevando che detto provvedimento fosse stato di fatto emanato con ritardo dalla federazione, soltanto in data 3.1.2012; ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento di tutte le sanzioni comminate. Questo collegio, al fine di avere un quadro cronologicamente preciso e completo dell'iter amministrativo seguito nella vicenda, si è rivolto alla Divisione competente per informazioni dalle quali è emerso: a) che la richiesta di tesseramento della Sanchez era pervenuta alla F.I.G.C. in data 19.10.2011; b) che la richiesta del ''transfert'' alla federazione spagnola era stata inviata il 23.11.2011; c) che alla stessa era stata data risposta soltanto il 9.3.2012. Alla luce delle risultanze che precedono si è dell'avviso che il reclamo, non essendo fondato, debba essere respinto. E ciò perchè il sillogisma su cui si articola la prospettazione difensiva appare vulnerabile nella sua stessa premessa maggiore. Se è vero, infatti, che il dettato portato dal punto 2 dell'art. 9 menzionato in narrativa fa carico alla nuova federazione di attivarsi immediatamente al fine di ottenere il certificato internazionale necessario per il tesseramento,è però altrettanto vero che l'espressione usata nel Regolamento F.I.F.A. non è suscettibile di essere intesa in senso restrittivo e rigorosamente letterale, ma va rapportata a tutta una serie di fattori contingenti e di incombenze che fanno capo alle federazioni, quali tipologia delle strutture ed organizzazione degli uffici preposti ad avviare le procedure, carichi di lavoro gravanti sugli stessi e tempistica tecnica necessaria per dar corso alle richieste. In termini diversi, l'obbligo dell'immediata tempestività dev'essere interpretato come mera indicazione di contenuto programmatico finalizzata a stimolare l'iniziativa del destinatario e nel contempo ad offrire una tutela alle aspettative del richiedente. Quanto sopra chiarito, è evidente che il termine ''a quo'' per la decorrenza del trentesimo giorno di attesa postulato dal Regolamento F.I.F.A. non può essere arbitrariamente ed aprioristicamente stabilito dalla parte, ma va determinato con riferimento alla data di effettivo invio della richiesta alla federazione estera, data che,nella specie, è appurato essere quella del 23.11.2011, e che fa slittare la moratoria F.I.F.A. al 23.12.2011, lasciando scoperto il lasso di tempo in cui vennero giocate le partite disputate dalla Sanchez. Al limite, solo a partire dal 23.12.2011, pertanto, poteva essere riconosciuto alla reclamante un'aspettativa all'operatività di una sorta di autorizzazione tacita o implicita che liberalizzasse la posizione di tesseramento della calciatrice e non prima, chè, altrimenti, si finirebbe col lasciare alle società la possibilità di arrogarsi, sovvertendo ogni gerarchia, una funzione spettante alla federazione di appartenenza Da ultimo va evidenziato come nessuna censura possa muoversi agli uffici federali di aver ritardato l'emissione del provvedimento di tesseramento provvisorio emanato il 3.1.2012; posto infatti che ilo trentesimo giorno di attesa scadeva il 23.12.2011 e tenuto conto della chiusura degli uffici coincidente con le festività natalizie, l'esigenza di immediatezza voluta dalla F.I.F.A. si palesa pienamente rispettata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Futsal T.S.C. & Preci di Preci (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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