F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 11 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 04 Maggio 2012 2) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MAGALHAES TURELO GONCALVES CESAR, – DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MIRANDA BOAVENTURA MARCO CESAR, INFLITTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/ASTI CALCIO A CINQUE DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 690 del 3.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 11 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 04 Maggio 2012
2) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;
- DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MAGALHAES TURELO GONCALVES CESAR,
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MIRANDA BOAVENTURA MARCO CESAR, INFLITTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/ASTI CALCIO A CINQUE DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 690 del 3.4.2012)
Con Com. Uff. n. 690 del 3.4.2012 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Aosta Calcio a 5/Asti Calcio a Cinque disputata il 2.4.2012 per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, comminava: 1) alla società Aosta, l’ammenda di € 500,00 in ragione del fatto che alcuni suoi sostenitori “nel corso dell’incontro rivolgevano al secondo arbitro reiterate ingiurie e minacce e perché a fine gara persona non identificata ma qualificatasi come il presidente della società teneva nei confronti degli arbitri un comportamento gravemente irriguardoso”; 2) al calciatore Magalhaes Turelo Goncalves Cesar, la squalifica di 5 gare perché, una volta espulso, colpiva “con una forte manata al viso un calciatore avversario e alla notifica del provvedimento teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e mentre abbandonava il terreno di gioco gli rivolgeva ulteriori frasi offensive e minacciose”; 3) al calciatore Miranda Boaventura Marco Cesar, la squalifica di 2 gare “per aver rivolto a fine gara ingiurie all’arbitro” Nel ricorso del 10.4.2012 corredato della produzione di filmato e dell’indicazione di testi a favore, il Presidente della società Aosta Gianluca Fea: a) ha ammesso di essersi personalmente recato negli spogliatoi ma solo per chiedere spiegazioni circa la minaccia subita da due suoi calciatori, come risulterebbe da telecamere e con l’intento di confrontarsi con gli arbitri su alcuni episodi della gara; b) ha affermato che il comportamento offensivo del pubblico è da imputare ai sostenitori non della squadra ospitante bensì, per lo più, di quella ospitata; c) ha affermato che il calciatore Magalhaes Turelo Goncalves Cesar è stato travolto dall’uscita del portiere avversario e, mentre era a terra, è stato aggredito verbalmente da un avversario e poi, circondato da altri due avversari, si è liberato dall’accerchiamento con una manata al petto (e non al volto) di uno di essi; che il Magalhaes, inoltre, tenne un comportamento non aggressivo ma di legittima difesa e, quindi, mentre si allontanava dal campo a seguito dell’espulsione subita veniva seguito dall’arbitro n. 2, il quale avrebbe tenuto un tono provocatorio; d) ha assunto, infine, che il calciatore Miranda Boaventura Marco Cesar durante il saluto fair play si rivolse all’arbitro n. 2 ricordandogli che quest’ultimo non era meritevole di tale saluto per il comportamento non corretto, in quanto provocatorio e minaccioso, tenuto precedentemente dall’arbitro stesso, il quale a quel punto ritrasse la mano. Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione e/o annullamento dell’ammenda a carico della società; la riduzione della squalifica al calciatore Magalhaes Turelo Goncalves Cesar e, infine, l’annullamento e/o riduzione della squalifica al calciatore Miranda Boaventura Marco Cesar. Il ricorso va rigettato. Anzitutto, la Corte non ritiene di dare credito al filmato prodotto dal reclamante (sia perché nella vicenda in esame non ricorrono i casi della sua ammissibilità e la prova della sua genuinità, sia perché il contenuto del medesimo non sembra avallare la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso reclamante). Non ritiene, inoltre di accogliere la richiesta di acquisizione di testimonianze di terzi, atteso il valore di fonte di prova privilegiata che il referto di gara (nella specie, privo di incertezze o contraddizioni) assume. Pertanto, quanto all’ammenda comminata alla società, con riferimento all’art. 4 commi 1 e 2 e all’art.18 comma 1 lett. b) C.G.S. essa è invero giustificata dal referto arbitrale sia nella parte in cui dà chiaramente atto delle offese ed insulti - peraltro ammessi dal medesimo ricorrente – rivolti all’arbitro da parte dei sostenitori della squadra ospitante, sia per quel che concerne il comportamento “gravemente irriguardoso” tenuto dal presidente della Aosta Calcio a fine gara. Quanto alle squalifiche di 5 e 2 giornate comminate ai due calciatori Magalhaes Turelo Goncalves Cesar e Miranda Boaventura Marco Cesar, la decisione del Giudice Sportivo non è censurabile posto che le sanzioni sono appieno rispettose della previsione (di durata minima) dell’art. 19 commi 4 lett. b) e art. 19 comma 2 C.G.S. in relazione a condotta violenta verso i calciatori ed ingiuriosa verso gli ufficiali di gara, condotta pure debitamente riferita nel referto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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