F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DEL SIGNOR COTTINI VALTER LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, NEL PERIODO 2005-2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.G.C. (COM. UFF. N. 171/A DEL 5.6.2003), IN PARTICOLARE IL TITOLO IV, GLI ARTT.11 (DOCUMENTAZIONE DEI COSTI) E 40 (RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE), NONCHÉ DI QUELLE STATUTARIE E QUELLE CONTENUTE NEGLI ALTRI REGOLAMENTI FEDERALI – NOTA N. 3093/256 PF 10-11/SP/BLP DEL 17.11.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DEL SIGNOR COTTINI VALTER LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, NEL PERIODO 2005-2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.G.C. (COM. UFF. N. 171/A DEL 5.6.2003), IN PARTICOLARE IL TITOLO IV, GLI ARTT.11 (DOCUMENTAZIONE DEI COSTI) E 40 (RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE), NONCHÉ DI QUELLE STATUTARIE E QUELLE CONTENUTE NEGLI ALTRI REGOLAMENTI FEDERALI - NOTA N. 3093/256 PF 10-11/SP/BLP DEL 17.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012) La Procura Federale ha deferito Valter Cottini, coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia nel periodo 2005-2008, alla Commissione Disciplinare Nazionale perché rispondesse della violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico nonché di quello di amministrazione e contabilità della F.I.G.C.. Al dirigente veniva, in particolare, addebitato un “comportamento scorretto di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale”, in relazione: 1) alla utilizzazione ingiustificata, sfornita di adeguata documentazione e per fini non istituzionali di beni, valori ed utilità del Comitato da lui presieduto; 2) alla posizione a carico del Comitato di spese personali o familiari; 3) alla mancata restituzione al Comitato di beni, valori ed utilità ricevuti per inerenza alla carica ricoperta. La azione disciplinare era stata preceduta dalla redazione di due verbali ispettivi del 27 novembre 2009 e del 30 gennaio 2010 da parte di incaricati della Federazione e concernenti verifiche di contabilità del Comitato in questione. Tali risultanze ispettive erano state recepite dalla relazione della Procura Federale che aveva posto a fondamento delle proprie conclusioni l’effettuazione negli anni 2008 e 2009 da parte dell’odierno appellante di spese personali incompatibili con la carica ricoperta, in particolare relative: a) ad un bonifico di 10.000,00 Euro con causale “anticipo progetti” del 21 aprile 2008; b) alla contabilizzazione nella misura di 4.570,00 Euro di tre fatture afferenti al progetto “mille campi azzurri”; c) alla spesa di 420,00 Euro per ricariche telefoniche della utenza cellulare personale; d) di spese di viaggio a Roma nel periodo compreso tra il 24 e il 26 dicembre 2008 per un importo di 928,00 Euro; e) a rimborsi di spese personali pari a 205,54 Euro. L’incolpato si è difeso con memoria chiedendo istruttoria documentale e testimoniale, ponendo in rilievo il fatto che le precedenti visite ispettive non gli avevano mosso alcun rilievo e che, in ogni caso, le spese oggetto di contestazione trovavano una giustificazione in termini di perfetta legittimità. In esito al dibattimento di primo grado la Commissione Disciplinare, con pronuncia del 26 gennaio 2012, dichiarava l’incolpato colpevole delle violazioni ascrittegli e gli applicava l’inibizione per 6 mesi. In particolare, la Commissione, dopo aver rilevato l’inammissibilità della prova documentale in quanto relativa ad atti che, rientrando nella disponibilità del deferito, ben avrebbero potuto dallo stesso essere prodotti, nonché di quella testimoniale sotto il profilo della ininfluenza delle circostanze dedotte in quanto non incidenti sulla valutazione della riferibilità delle spese ad attività istituzionali, osservava che la responsabilità dell’incolpato trovava piena prova nel verbale del servizio ispettivo federale redatto a seguito della verifica del 7 ottobre 2010. I primi giudici, in particolare, sottolineavano l’improprio uso fatto dall’incolpato delle somme di denaro concernenti le operazioni prima descritte e tutte ritenute estranee all’incarico ricoperto nonché prive di congrue giustificazioni. La Commissione valorizzava anche le dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori amministrativi del Comitato Regionale Ranzini e Galmarini dalle quali si traeva ulteriore conferma di irregolarità amministrative – contabili, deducibili dalla carenza di documentazione giustificativa, da anticipazioni di cassa per spese strettamente personali, da mancati recuperi delle stesse, da indebiti rimborsi. Alla luce delle considerazioni appena enunciate la Commissione riteneva disciplinarmente rilevante il comportamento dell’incolpato in quanto irrispettoso della normativa federale in materia di amministrazione e contabilità delle strutture nonché di elementari regole di buona gestione. Ai fini della determinazione della sanzione i primi giudici tenevano conto della sussistenza di una precedente condanna per fatti analoghi. Contro questa pronuncia ha proposto ricorso alla Corte l’incolpato, che ne chiedeva la riforma con la piena assoluzione, previa, in ogni caso, l’ammissione dei mezzi istruttori già sollecitati in primo grado. L’impugnazione si fondava, in primo luogo, sul rilievo che lo stesso verbale ispettivo si sarebbe espresso in forma dubitativa circa la mancanza di coerenza e giustificazione delle spese contestate. In secondo luogo nell’appello si poneva in rilievo che soltanto una esigua parte della somma originariamente contestatagli in quanto illegittimamente spesa era stata considerata priva di giustificazione e, pertanto, disciplinarmente rilevante dai primi giudici. L’atto di impugnazione criticava, inoltre, la mancata ammissione delle prove chieste e concludeva sottolineando la assoluta incertezza dell’accertamento posto a fondamento della condanna. All’odierna udienza di discussione davanti queste Sezioni Unite la Procura Federale concludeva per il rigetto del ricorso, mentre l’appellante insisteva per il relativo accoglimento. Ciò premesso, la Corte osserva che il provvedimento impugnato non merita le censure ad esso mosse sicché l’appello, infondatamente proposto, va rigettato con incameramento della tassa. Ed invero, i primi giudici hanno esattamente escluso l’ammissibilità delle prove chieste dall’odierno impugnante, considerando che quelle documentali avevano ad oggetto atti che ben avrebbero potuto essere prodotti dall’interessato e dando l’opportuno peso alla circostanza che i capitoli di prova testimoniale apparivano inconferenti rispetto alla materia del decidere. Entrambi i supporti argomentativi sono ineccepibili. Ed infatti, non sarebbe stato necessario da parte dell’incolpato ricorrere allo strumento dell’acquisizione documentale d’ufficio una volta che egli stesso avrebbe potuto direttamente assolvere l’onere probatorio producendo il materiale che egli riteneva rilevante, come ha fatto nel presente grado di giudizio in cui ha depositato una copiosa documentazione, seppure – come si vedrà – non decisiva. Quanto alla prova testimoniale gli stessi capitoli formulati dall’odierno appellante non resistono alla prova della loro astratta attitudine a formare elemento di esclusione della responsabilità, giacché la loro stessa enunciazione non è concepita in modo tale da prospettare anche in via ipotetica la inerenza delle spese all’attività istituzionale piuttosto che a quella privata o familiare dell’incolpato (ciò è di tutta evidenza per quanto concerne i rimborsi al coniuge o i regali d’uso al personale dipendente in assenza anche della allegazione della impossibilità di far ricorso agli ordinari strumenti di pagamento contrattualmente previsti). Anche nel merito la decisione impugnata si sottrae a qualunque rilievo critico essendosi correttamente e logicamente basata sui dati provenienti da fonte certa e qualificata quale è quella ispettiva ed avendo del tutto razionalmente escluso, dopo una diligente analisi delle singole voci di spesa, che la fuoriuscita di denaro del Comitato nei termini risultanti dalla contestazione poi sfociata nella condanna fosse suffragata da ragioni istituzionali e fosse in ogni caso conforme alle regole di contabilità e di evidenza giustificativa. Né può valere in senso favorevole all’appellante la pretesa incertezza del verbale ispettivo nel senso prima indicato, in quanto la frase richiamata nell’atto d’appello si limita ad avanzare la possibilità che l’incolpato fosse in grado di rinvenire idonea giustificazione delle spese ed adeguata prova della loro riconducibilità a fini connessi alla carica. Ma, ancora una volta, l’impugnante si è limitato a dedurre, senza provarla, l’esistenza di ragioni di legittimità delle varie ed eterogenee spese. Ciò che, pertanto, residua, dall’esame del materiale probatorio in atti è la ripetuta effettuazione di spese avulse da un progetto istituzionale e compiute in difetto dell’osservanza delle disposizioni regolamentari in tema di contabilità ed amministrazione. E’, pertanto, fuori discussione che la violazione delle regole in esame costituisca il contenuto specifico della violazione del generico dovere di lealtà. La sanzione inflitta appare perfettamente congrua sia rispetto alla gravità delle violazioni ed alla rilevanza della carica ricoperta dall’incolpato, sia rispetto al precedente specifico reiterato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cottini Valter Luigi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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