• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 04 Maggio 2012
3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
– DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012; – DELL’AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN
RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MARCO PAOLONI (SINO AL 31 GENNAIO 2011), CON LE AGGRAVANTI PREVISTE DAL COMMA VI DELL’ART. 7, C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2011 – (Decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 20 gennaio 2012 – Proc. Prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011 – 543 T.N.A.S.)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 04 Maggio 2012
3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012; - DELL’AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN
RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MARCO PAOLONI (SINO AL 31 GENNAIO 2011), CON LE AGGRAVANTI PREVISTE DAL COMMA VI DELL’ART. 7, C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2011 – (Decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 20 gennaio 2012 - Proc. Prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011 – 543 T.N.A.S.)
La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita all’adunanza del 12.4.2012 per decidere in merito al ricorso proposto dalla U.S. Cremonese Calcio S.p.A., con il quale è stata richiesta l’impugnazione per revocazione, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera e) C.G.S., del lodo reso (nel procedimento prot. n. 2442 del 18.10.2011 – 543) dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, sedente presso il C.O.N.I. depositato in data 20.1.2012 e comunicato all’attuale ricorrente in data 30.1.2012. Il ricorso proposto dalla U.S. Cremonese Calcio S.p.A., è finalizzato all’impugnazione, per revocazione, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S., del lodo reso dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, depositato in data 20 gennaio 2012 e comunicato all’attuale ricorrente in data 30.1.2012. La vertenza proposta dalla Cremonese è stata chiamata all’adunanza della Corte di Giustizia Federale, riunita a Sezioni Unite, svoltasi in data 12.4.2012. Nel corso dell’adunanza hanno operato le loro difese orali l’Avvocato della U.S. Cremonese Calcio, Salvatore Pino ed il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto. Al fine di valutare la questione portata all’attenzione della Corte di Giustizia Federale occorre formulare le seguenti argomentazioni in
DIRITTO
Va, preliminarmente, osservato che la questione oggetto del presente gravame riguarda la revocazione di un provvedimento (lodo) emesso da un organismo di giustizia diverso da quelli interni alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Invero, nel caso di specie, si chiede alla Corte di Giustizia Federale di operare la revocazione, a norma dell’art. 39 C.G.S., di un provvedimento emesso dal T.N.A.S., che è organismo di giustizia del C.O.N.I.. Il ricorso è inammissibile alla luce dello stesso art. 39 C.G.S. che consente la proposizione di una impugnazione per revocazione esclusivamente con riguardo alle decisioni pronunciate dai
giudici endo-federali della Federcalcio. Alla luce dello stesso articolo indicato dalla società ricorrente emerge chiaramente, che non sussiste alcun potere per gli Organismi di giustizia sportiva della Federcalcio di poter operare valutazioni in merito a pronunce rese dagli Organi di giustizia esofederali, sedenti presso il C.O.N.I.. Invero, l’unica possibilità di porre in discussione il contenuto del lodo reso dal TNAS, in data 20.1.2012, è quella di procedere alla revocazione dello stesso a norma dell’art. 831 c.p.c.. In virtù di quanto, fin qui, esposto l’impugnazione per revocazione proposta dalla U.S. Cremonese Calcio S.p.A., in data 24.2.2012, è inammissibile e conseguentemente la adita Corte di Giustizia Federale non può entrare nel merito della stessa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
– DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012; – DELL’AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN
RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MARCO PAOLONI (SINO AL 31 GENNAIO 2011), CON LE AGGRAVANTI PREVISTE DAL COMMA VI DELL’ART. 7, C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2011 – (Decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 20 gennaio 2012 – Proc. Prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011 – 543 T.N.A.S.)"