F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DEL SIGNOR GREGUCCI ANGELO ADAMO (ALLENATORE REGGINA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DEL SIGNOR GREGUCCI ANGELO ADAMO (ALLENATORE REGGINA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012) Con atto, datato 3.4.2012, il signor Gregucci Angelo Adamo, allenatore della Reggina Calcio, preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 3.4.2012 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata allo stesso, la squalifica per 2 giornate effettive di gara, a seguito della gara Reggina/Brescia del Campionato Serie B, disputatasi il 2.4.2012. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il signor Gregucci Angelo Adamo faceva pervenire, in data 5.4.2012, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe risulta infondato. Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei referti dell'arbitro e di uno degli A.A. che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento intimidatorio (in entrambi i referti si parla del “fare minaccioso”, assunto dall’odierno ricorrente) e gravemente irriguardoso (ben due epiteti volgari), tenuto dal Sig. Gregucci nei confronti del Direttore di Gara. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gregucci Angelo Adamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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