F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 2) RICORSO DEL SIGNOR ALTIERI VITTORIO (PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE F.I.G.C. DI BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 COMMA 3 N.O.I.F. – NOTA N.366/286 PF09-10/AM/MA DEL 13.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 24.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 2) RICORSO DEL SIGNOR ALTIERI VITTORIO (PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE F.I.G.C. DI BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 COMMA 3 N.O.I.F. - NOTA N.366/286 PF09-10/AM/MA DEL 13.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 24.10.2011) Con atto del 4.11.2011, il signor Altieri Vittorio, Presidente della Delegazione Provinciale di Bari all’epoca dei fatti, inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 24.10.2011 - con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione per mesi 3 in quanto sarebbe incorso nella violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96, comma 3, penultimo comma N.O.I.F. per aver “ accettato non solo una liberatoria in fotocopia e non l’originale come normativamente previsto, ha apposto il visto di autenticità su un documento di rilevante importanza economica senza annotare il soggetto che glielo aveva consegnato”. Con successivo atto di questa Corte datato 8.11.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo raccomandata A/R al reclamante gli atti ufficiali relativi al procedimento disciplinare di I grado che venivano ricevuti dall’Altieri, presso il suo domicilio eletto, in data 14.11.2011. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sig. Altieri Vittorio a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Altieri Vittorio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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