F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 4) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012
4) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, si è riunita nell’adunanza del 22.3.2012 per decidere in merito al ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A., con il quale è stata impugnata la deliberazione relativa ai punti n. 6 e 7 dell’O.d.G.: “6 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive della Stagione Sportiva 2010/2011” e “7 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive
Stagione Sportiva 2011/2012”, adottata dall’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti, Serie A, in data 7.11.2011. Il ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A. implica la impugnazione, da proporsi necessariamente innanzi alla Corte di Giustizia Federale, a norma dell’art. 9 dello Statuto – Regolamento della Lega, della deliberazione assunta in merito ai criteri da adottarsi per la ripartizione dei proventi audiovisivi relativi alla stagione agonistica 2010/2011 (punto n. 6 dell’O.d.G.) e 2011/2012 (punto n. 7 dell’O.d.G.). Al riguardo la società Roma, che all’atto dell’Assemblea (7.11.2011) aveva formulato riserva scritta, e che il successivo 18.11.2011 aveva depositato una generica riserva di reclamo avverso le decisioni prese all’Assemblea, ha provveduto a formalizzare lo stesso soltanto il giorno dell’adunanza innanzi alle Sezioni Unite della Corte di
Giustizia, quando il testo integrale della delibera impugnata era stato depositato il 17.11.2011 e comunicato, anche alle due società (Napoli e Roma) che avevano formulato riserva scritta, in data 21.11.2011. Instauratosi il contraddittorio, la vertenza è stata discussa innanzi alla Corte di Giustizia Federale all’adunanza del 22.3.2012, alla quale ha partecipato il difensore della società Roma, Avv. Baldissoni, nonché i difensori delle parti resistenti, gli Avvocati Gentile e Scassellati Sforzolini, prendendo, infine, la parola il difensore della Lega, Avvocato Stincardini. A seguito di detta discussione, la questione veniva assunta in decisione, la Corte di Giustizia Federale, al riguardo, pone in essere le seguenti osservazioni in
DIRITTO
Al fine di valutare l’ammissibilità delle doglianze formulate dall’A.S. Roma S.p.A. avverso la contestata deliberazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, occorre verificare la tempestività della formulazione delle stesse. Orbene, a norma dell’art. 9, comma 15, dello Statuto – Regolamento della Lega Calcio Professionisti di serie A (unica normativa applicabile al riguardo non trovando, nel caso di specie, applicazione l’art. 38 C.G.S.), è prescritto che il reclamo debba essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del verbale relativo all’Assemblea che si intende impugnare innanzi alla Corte di Giustizia Federale, depositando circostanziate doglianze relative alle questioni di cui si chiede l’esame della Corte. Nel caso di specie, la società Roma ha formulato una riserva scritta di reclamo all’atto della Assemblea, cioè il 7.11.2011, ed ha fatto seguire a detta riserva di reclamo il 18.11.2011 una generica formulazione di doglianze, invero non idonea a consentire la corretta individuazione dei profili della deliberazione che si intendevano impugnare e l’esatto coordinamento di essi con le precedenti delibere dell’Assemblea della Lega di Serie A, che avevano formato oggetto, nella primavera-estate 2011, di pronunce della Corte di Giustizia Federale. Invero, dal momento del deposito del verbale dell’Assemblea (deposito avvenuto – come detto - in data 17.11.2011, circostanza questa pacifica ed incontestata tra le parti ed, in ogni caso, al momento della notificazione di detto verbale alle parti che avevano formulato riserva di impugnativa delle decisioni assembleari, notificazione avvenuta il successivo 21.11.2011) decorrevano i dieci giorni idonei alla formulazione articolata dei motivi di doglianza. Pertanto, quando la società Roma ha presentato i suoi effettivi motivi di gravame, in occasione dell’udienza del 22.3.2012, tale termine, perentorio, era ampiamente scaduto. Discende, da tali osservazioni l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la deliberazione relativa ai punti 6 e 7 dell’O.d.G. dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 7.11.2011. Dalla sopraindividuata inammissibilità deriva l’impossibilità, per la Corte adita, di entrare nel merito delle doglianze formulate tardivamente dalla Società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 4) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011"