F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DI 1 ANNO DI INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZI DANIEL (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L.), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3208/1909 PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012
6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DI 1 ANNO DI INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZI DANIEL (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L.), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 3208/1909 PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012)
Con atto in data 21.11.2011 della Procura Federale erano deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale: - il signor Giorgio Buffone, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Ravenna Calcio S.r.l., per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per avere lo stesso addotto quale testimone, nell’ambito del procedimento innanzi al C.D.N., iscritto al n. 1315pf10-11, il signor Daniel Maurizi, nella piena consapevolezza che lo stesso avrebbe dovuto, così come ha poi fatto, dichiarare circostanze non veritiere, nonché per avere predeterminato le risposte che lo stesso teste avrebbe dovuto, ed ha poi reso, in sede di sua escussione innanzi alla C.D.N. in data 11.5.2011; - il signor Daniel Maurizi, all’epoca dei fatti Segretario Sportivo della società Ravenna Calcio S.r.l. per avere lo stesso reso dichiarazioni, nell’ambito dei procedimento innanzi al C.D.N. iscritto al n. 1315pf10-11, e in sede di deposizione testimoniale dell’11.5.2011, nella piena consapevolezza che le stesse non erano veritiere ed erano state interamente predeterminate al fine di sottrarre alla punizione sportiva i soggetti deferiti; - la società Ravenna Calcio S.r.l. per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i comportamenti antiregolamentari ascritti ai propri tesserati. Nel procedimento dinanzi la Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Buffone chiedeva l’ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova. “Vero che, nel colloquio telefonico intercorso in data 14.4.2011 tra il Direttore Sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., signor Giorgio Buffone, ed il calciatore della A.C. Lumezzane S.p.A., signor Fabio Pisacane, i due si limitavano a disquisire sull’andamento dei Campionati della proprie società, sulle lamentele connesse e sulle rispettive prospettiva di classifica”; “Vero che, dopo di ciò, il Buffone chiedeva al Pisacane informazioni circa un buona ristorante dove poter pranzare con la squadra in occasione della trasferta della stessa a Lumezzane”; “Vero che, nel corso del predetto colloquio, il Buffone non faceva cenno alcuno a proposte di alterazione del risultato e dello svolgimento della gara medesima né tantomeno, offriva al Pisacane del denaro per conseguire l’illecito medesimo”. Il signor Buffone indicava quale testimone sulle circostanze appena riportate il signor Daniel Maurizi, dirigente tesserato all’epoca dei fatti in qualità di segretario sportivo della Ravenna Calcio S.r.l.. Alla riunione dell’11.5.2011, fissata per la discussione del deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ammesso la prova per testi richiesta sui primi due capitoli articolati e, pertanto, è stato escusso il signor Daniel Maurizi. Questi dichiarava che il 14.4.2011, su richiesta del signor Giorgio Buffone, aveva provato a contattare telefonicamente il signor Pisacane; che, alla sua presenza, il signor Buffone aveva direttamente chiamato il Pisacane prima dal proprio telefono cellulare e, poi, da un telefono fisso; che nel corso della telefonata dal telefono fisso il signor Buffone aveva parlato dell’andamento del campionato ed aveva richiesto al signor Pisacane il nominativo di un ristorante dove portare la dirigenza della Ravenna Calcio S.r.l.; che il signor Giorgio Buffone ripeteva anche il nome del ristorante che gli aveva indicato il suo interlocutore. Peraltro, in sede di audizione da parte della Procura Federale in data 29.6.2011, il signor Daniel Maurizi riferiva che tutto quanto dichiarato nella testimonianza resa innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 11.5.2011 non rispondeva a realtà; lo stesso, in particolare, riferiva di non aver mai chiamato il signor Fabio Pisacane di non essere stato presente a nessuna telefonata tra tale calciatore ed il signor Giorgio Buffone, di aver reso la testimonianza dietro insistenza di quest’ultimo dopo la ricezione dell’atto di deferimento della Procura Federale e di non essere riuscito a sottrarsi a tanto in quanto dipendente della società in scadenza di contratto, con il conseguente rischio di perdere l’unica fonte del proprio reddito. La Commissione Nazionale Disciplinare esaminata la vicenda che interessava il signor Maurizi rilevava che la sua posizione era sostanzialmente differente da quella del Buffone e sottolineava inoltre che era da tenere conto del comportamento del Maurizi, il quale ha ammesso le proprie responsabilità e si è scusato per il proprio comportamento. Con decisione in data 30.1.2012 pubblicata con il Com. Uff. n. 59/C.D.N. del giorno 31.1.2012, concludeva quindi infliggendo al signor Giorgio Buffone la sanzione della inibizione per anni 2, al signor Maurizi Daniel quella della inibizione per anni 1 e alla Ravenna Calcio S.r.l. quella dell’ammenda di € 10.000,00. Ha ricorso il Procuratore Federale con atto in data 6.2.2012. In particolare il Procuratore Federale sottolineava che la condotta di chi rende una falsa testimonianza innanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria, non viene considerata meno grave di chi induce il teste a tale comportamento. Concludeva quindi richiedendo la riforma della decisione impugnata, auspicando una sanzione più consistente nei confronti del signor Maurizi. La Corte di Giustizia Federale ritiene di poter aderire solo in parte alle tesi sostenute dalla Procura Federale. E’ ben vero che, come ha posto in evidenza la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, non possono assolutamente ritenersi simili le posizioni del Buffone e quella del Maurizi; ma costui ha comunque consapevolmente esposto fatti e circostanze non veritieri. Tale rilievo richiede certamente una sanzione più elevata di quella comminata dalla Commissione disciplinare; soprattutto non paiono di particolare consistenza le giustificazioni addotte dalla Commissione Disciplinare per irrogare al Maurizi una sanzione dimezzata rispetto a quella irrogata al Buffone. Si ritiene quindi congruo determinare la sanzione della sospensione per il Maurizi per 15 mesi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al sig. Maurizi Daniel la sanzione dell’inibizione per mesi 15.
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