LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. ROMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus); 219/622 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con visibili residui…). Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito alla sua attenzione. Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista, un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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