LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 7 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. GENOA del 6 maggio 2012 – Diciottesima giornata ritorno

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 7 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. GENOA del 6 maggio 2012 - Diciottesima giornata ritorno Il Giudice sportivo, letta la richiesta “ai sensi dell’art. 35 CGS” della Società Genoa Cricket & Football Club, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro Zarbano, pervenuta via telefax in data odierna e “finalizzata a dimostrare che il tesserato Rodrigo Sebastian Palacio non ha in alcun modo commesso il fatto da cui è conseguito il provvedimento di espulsione decretato dall’Arbitro” in quanto da un allegato “supporto audiovisivo, che offre piena garanzia tecnica e documentale, si evince chiaramente che il calciatore, nell’episodio de quo, si rivolgeva al compagno di squadra Moretti, che lo aveva rimproverato dopo un errore tecnico nell’area di rigore avversaria”; considerato che il richiamato dettato normativo (art. 35, 1.3 CGS) attribuisce in realtà alla società (e/o al tesserato) la facoltà di “richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati” limitatamente “al fine di dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro”; rilevato che il referto arbitrale, che ex art. 35, 1.1 CGS costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, attesta che il provvedimento di espulsione fu decretato per la pronuncia di espressioni ingiuriose indirizzate al Direttore di gara e, quindi, per una condotta del tutto estranea alle limitate ipotesi di ammissibilità della c.d. “prova televisiva”, P.Q.M. respinge la richiesta presentata dalla Società Genoa Cricket & Football Club.
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