F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 07 Maggio 2012 1. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTATI; – INIBIZIONE PER ANNI 2 ED AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. TATÒ PARIDE WALTER (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.); – INIBIZIONE PER MESI 3 ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L), PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 6, COMMA 1, C.G.S. E ARTT. 1 COMMA 1, E 6, COMMA 5, C.G.S. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 5415/481 PF10-11/SP/BLP DEL 17.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 15.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 07 Maggio 2012 1. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTATI; - INIBIZIONE PER ANNI 2 ED AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. TATÒ PARIDE WALTER (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.); - INIBIZIONE PER MESI 3 ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L), PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 6, COMMA 1, C.G.S. E ARTT. 1 COMMA 1, E 6, COMMA 5, C.G.S. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 5415/481 PF10-11/SP/BLP DEL 17.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 15.3.2012) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/CDN del 15.3.2012, ha inflitto al dott. Paride Walter Tatò (all’epoca dei fatti Vice Presidente con potere di rappresentanza della SS Barletta Calcio S.r.l.) la sanzione della inibizione per anni 2 oltre l’ammenda di € 25.000,00 al signor Roberto Tatò (all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della SS Barletta Calcio S.r.l.) la sanzione della inibizione per mesi 3 oltre l’ammenda di € 15.000,00 e alla SS Barletta Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Le sanzioni sono state irrogate: - al signor Paride Walter Tatò per la violazione del disposto di cui agli artt. 6, comma 1, ed 1, comma 1, C.G.S. in quanto, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato, è socio della Gambling Partners S.r.l., società che, attraverso il sito internet www.bettiamo.com, acquisisce scommesse su risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.IG.C.; - al signor Roberto Tatò per la violazione del disposto di cui agli artt. 6, comma 5, e 1, comma 1, C.G.S., per avere omesso di denunciare alla Procura Federale il ruolo del signor Paride Walter Tatò nella SS Barletta Calcio S.r.l. e la sua partecipazione nella società Gambling Partners S.r.l.; - alla SS Barletta Calcio S.r.l. per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dai propri dirigenti con poteri di rappresentanza signori Paride Walter Tatò e Roberto Tatò. Di talché, la S.S. Barletta Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, nominando quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto appello avverso tale delibera, articolando i seguenti motivi: Palese insussistenza ed infondatezza delle violazioni attribuite ai sigg. Paride Walter Tatò e Roberto Tatò nonché, in via diretta, alla S.S. Barletta Calcio S.r.l. – in particolare, non riscontrabilità, in capo al primo dei due predetti dirigenti, di alcun coinvolgimento in attività di accettazione di scommesse su eventi sportivi, neppure per interposta persona – acclarata posizione di mero socio di minoranza (per una quota corrispondente al 27,5% del capitale) occupata dal menzionato deferito in seno alla Gambling Partners S.r.l., senza il benché minimo ruolo gestorio nell’ambito del sodalizio medesimo, gestione riservata esclusivamente all’amministratore unico – oltre tutto, portata estremamente ridotta ed, anzi, insignificante della raccolta di giocate su competizioni agonistiche realizzata dalla citata società a partire dalla sua costituzione (risalente al 22.4.2010) sino ad oggi, limitata a complessivi euro 594,00 – emblematica ed in equivoca declaratoria, ad opera della stessa F.I.G.C., della sostanziale ed inconfutabile legittimità di situazioni del tipo di quella oggi in discussione, così come espressamente affermato in occasione di analoga vicenda (“caso Gavillucci”) – del pari, evidente impossibilità di ascrivere al sig. Roberto Tatò alcuna inottemperanza all’obbligo di denuncia in materia di scommesse previsto dall’art. 6 comma 5 C.G.S., in assenza della effettiva configurabilità della inadempienza di cui al comma 1 della richiamata disposizione in capo al figlio Paride Walter – conseguente inevitabile proscioglimento dell’odierna appellante e dei suoi legali rappresentanti da qualunque addebito, con integrale annullamento delle sanzioni deliberate, a loro carico, dalla Commissione Disciplinare Nazionale nell’impugnata pronuncia. In particolare, la società appellante ha fatto presente che il signor Paride Walter Tatò non avrebbe mai svolto, né direttamente né per interposta persona, alcuna attività di accettazione di scommesse su eventi sportivi, atteso che la sua partecipazione societaria nella Gambling Partners S.r.l. sarebbe stata limitata ad una quota di minoranza e che non avrebbe espletato, in seno a tale società, alcuna funzione gestoria della stessa, compito statutariamente riservato all’Amministratore Unico. Inoltre, la portata della raccolta di scommesse su eventi sportivi realizzata dalla Società in discorso sarebbe stata sino ad oggi estremamente ridotta e la stessa F.I.G.C., per una vicenda assimilabile, avrebbe escluso l’ipotesi di condotte disciplinarmente perseguibili. L’appellante, in conclusione, ha chiesto l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale alla stessa società ed ai suoi legali rappresentanti sigg. Paride Walter Tatò e Roberto Tatò. L’appello proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. è infondato e va respinto. La Commissione Disciplinare Nazionale, in merito alla posizione del signor Paride Walter Tatò, ha evidenziato che la visura camerale attribuisce al deferito la proprietà del 27,5% della Gambling Partners S.r.l., società titolare del sito www.bettiamo.com. Pertanto, il tesserato, attraverso la “interposta persona”, avrebbe effettuato/accettato scommesse su risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito FIFA, UEFA e F.I.G.C., violando il disposto di cui agli artt. 6, comma 1, ed all’art. 1, comma 1, C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale, in merito alla posizione del signor Roberto Tatò, ha richiamato le considerazioni già esposte, evidenziando che egli ha espressamente dichiarato nelle proprie difese di essere a conoscenza, all’epoca dei fatti contestati, della partecipazione del figlio signor Paride Walter Tatò nella Gambling Partners S.r.l., per cui risulterebbe confermata la violazione dell’art. 6 C.G.S. nella nuova formulazione che introduce la fattispecie esposta nel comma 5 e, di conseguenza, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Gli illeciti ascritti ai citati Dirigenti hanno quindi comportato la responsabilità diretta della S.S. Barletta Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. Il percorso logico-giuridico svolto dal giudice di primo grado per l’adozione della decisione impugnata è condivisibile ed è scevro dai vizi prospettati dall’appellante. L’art. 6, comma 1, C.G.S. vieta ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevole scommesse di altri con atti univocamente funzionali all’effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della F.I.G.C.. L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Nel caso di specie, il sig. Paride Walter Tatò ha indubbiamente violato la norma di cui all’art. 6, comma 1, e, di conseguenza, la norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in quanto, attraverso la società Gambling Partners S.r.l. di cui detiene il 27,5% del capitale, titolare del sito www.bettiamo.com, ha effettuato/accettato scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.G.C.. Tale assunto risulta incontrovertibile in quanto, come già correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la percentuale di capitale sociale detenuta dall’interessato è ininfluente ai fini della configurazione dell’illecito e, comunque, una percentuale del 27,5% del capitale è decisamente significativa. Parimenti irrilevante è l’assenza in capo al tesserato del ruolo di gestione della società in quanto, per la configurazione dell’illecito, è sufficiente che le scommesse siano state effettuate o accettate attraverso “interposta persona”. Analogamente insuscettibile di condurre a conclusioni diverse è la esiguità delle scommesse effettuate sul sito www.bettiamo.com in quanto la previsione astratta posta dalla norma potrebbe essere concretizzata anche da una sola scommessa, per cui, mentre può rilevare ai fini della quantificazione della sanzione, l’entità delle scommesse effettuate non rileva affatto ai fini dell’accertamento dell’illecito. Né può ritenersi sussistente il vizio di disparità di trattamento rispetto al caso di un arbitro impiegato presso una Società di scommesse. Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, il vizio di disparità di trattamento postula il riferimento a situazioni identiche, laddove è evidente che le situazioni poste a raffronto sono diverse, atteso che, in un caso, il tesserato era un lavoratore dipendente della società, mentre, nella fattispecie in esame, il tesserato è un rilevante azionista di una Società con scopo di lucro. All’infondatezza delle censure dedotte avverso la ricostruzione della fattispecie operata dalla C.D.N. per l’accertamento della violazione da parte del signor Paride Walter Tatò segue l’infondatezza delle censure proposte avverso le sanzioni irrogate al sig. Roberto Tatò, atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, C.G.S., è posto l’obbligo per i tesserati di informare, senza indugio, nei casi della specie, la Procura Federale della F.I.G.C., ed alla S.S. Barletta Calcio, atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per le singole questioni, ai sensi delle norme federali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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