F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 07 Maggio 2012 9. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA TARANTO/ FOGGIA DEL 1° APRILE 2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 2.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 07 Maggio 2012 9. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA TARANTO/ FOGGIA DEL 1° APRILE 2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 2.4.2012) Con rituale ricorso la A.S. Taranto Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 180/DIV del 2.4.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara Taranto/Foggia del 1.4.2012, ha irrogato al calciatore Sciaudone Daniele, espulso al 43° del 2° tempo, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per comportamento irriguardoso verso l'arbitro. Con i motivi scritti la ricorrente, non contestando il contenuto del referto arbitrale e richiamando precedenti disciplinari in materia, si è doluto della eccessività della sanzione, osservando che si trattava di una espressione colorita, certo deprecabile, da considerarsi come un atteggiamento di sfogo nei confronti dell'arbitro non di portata offensiva tale dal lederne la reputazione e l'onorabilità. Ha, pertanto, concluso richiedendo una sanzione più mite. Alla seduta del 12.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la ricorrente. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo le avverse motivazioni, che la condotta posta in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara è da qualificarsi come irriguardosa e, quindi, punibile ex art. 19 n. 4, lett. a) C.G.S., come correttamente divisato dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio S.p.A. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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