F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 07 Maggio 2012 2. RICORSO DEL CALCIATORE BRAVETTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA SEGUITO GARA TORNEO DELLA REGIONI MARCHE/LAZIO DEL 5.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 6 del 5.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 07 Maggio 2012 2. RICORSO DEL CALCIATORE BRAVETTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA SEGUITO GARA TORNEO DELLA REGIONI MARCHE/LAZIO DEL 5.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 6 del 5.4.2012) Il signor Federico Bravetti ha proposto ricorso avverso la squalifica fino al 30.4.2012 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale della Basilicata con decisione pubblicata sul relativo Com. Uff. n. 6 del 5.4.2012 – Torneo delle Regioni. La squalifica è così motivata dal Giudice Sportivo: «al termine della gara provocando il portiere avversario, innescava un principio di rissa, durante la quale, tentava di attingere con uno sputo un avversario non riuscendovi. Sanzione così determinata per la particolarità della manifestazione nella quale tale comportamento si è manifestato». Occorre premettere, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di rilievo disciplinare che qui interessano, lo sfondo agonistico in cui si sono svolti i fatti oggetto della sanzione qui richiesti di rivisitazione: si trattava, infatti, della gara Marche/Lazio, categoria Juniores, valida per l’ultima giornata del girone eliminatorio del Torneo delle Regioni. Evidenzia, a tal proposito, il ricorrente come l’ incontro era agonisticamente molto sentito, anche perché un risultato favorevole al Lazio avrebbe significato la relativa ammissione alle semifinali del Torneo. Risultato finale, invece, poi rivelatosi sfavorevole al Lazio. Deduce, quindi, il ricorrente come al termine della gara, provando amarezza per il risultato avverso, lo stesso, mentre rientrava negli spogliatori veniva deriso «da alcuni calciatori delle Marche che si rivolgevano nei miei confronti e verso altri miei compagni con espressioni offensive in segno di discriminazione territoriale (terroni – tornatevene a casa)». Ammette, poi, l’interessato che nell’occasione avrebbe certamente dovuto mantenere un maggior controllo, ma «la carica agonistica della gara unita alla delusione per il mancato conseguimento della vittoria mi hanno portato a reagire verbalmente alle accuse ricevute. In conseguenza sono stato accerchiato da diversi calciatori delle Marche con i quali ci sono stati scambi di insulti, non posso negarlo, ma non ho mai tentato di colpire con uno sputo in viso un calciatore avversario, intento nel quale sarei sicuramente riuscito data la vicinanza tra me e gli avversari. E’ probabile che nel momento concitato mi possa essere sfuggito uno zampillo di saliva ma non vi era alcun intento specifico». Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo un riesame della sanzione, giudicata quale penalizzazione eccessiva». Questa C.G.F. ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. Occorre, anzitutto, osservare come nel referto di gara le circostanze fattuali che hanno condotto alla decisione di squalifica in questa sede impugnata, siano descritte con puntualità e precisione. Se ne ricava che, a prescindere da eventuali (non risultanti, né tantomeno provati) atteggiamenti provocatori degli avversari, il principio di rissa, fortunatamente poi non realizzatasi, deve ascriversi al ricorrente, come anche il tentativo di attingere, pur non riuscendovi, «con uno sputo un avversario». Pacifica, dunque, la responsabilità del ricorrente per le condotte allo stesso ascritte. Tuttavia, se le circostanze addotte dal ricorrente non possono certo valere quali scriminanti, le stesse appaiono suscettibili di valorizzazione ai fini di una complessiva riconsiderazione del contesto di riferimento nell’ambito del quale si è consumato il comportamento antidoveroso dello stesso, in funzione di una rimodulazione della sanzione. Pertanto, anche avuto riguardo alla sostanziale presa di coscienza e riconoscimento, da parte dell’interessato, dell’illiceità disciplinare del comportamento tenuto, questa Corte ritiene maggiormente congrua ai fatti come riconsiderati ed alla loro effettiva intensità lesiva, la sanzione della squalifica fino al 23.4.2012. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brevetti Federico ridetermina la sanzione riducendo la squalifica fino al 23.4.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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