F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 07 Maggio 2012 1. RICORSO S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BATTIPAGLIESE/ACIREALE DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 07 Maggio 2012 1. RICORSO S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BATTIPAGLIESE/ACIREALE DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012) Con atto, spedito in data 5.4.2012, la docietà S.S.D. Acireale Calcio 1946 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012) con la quale, a seguito della gara Battipaglese/Acireale, disputatasi in data 6.11.2011, era stata irrogata alla ricorrente la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3-0. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 12.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società S.S.D. Acireale Calcio 1946 faceva pervenire, in data 17.4.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la Procura Federale a seguito degli accertamenti, esperiti su precisa richiesta del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale; più in particolare, la ricorrente tenta di accreditare una diversa ricostruzione dei gravi episodi, verificatisi in occasione della gara Battipaglese/Acireale, disputatasi in data 6.11.2011, facendo leva su una serie di elementi, quali le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Presidente della società Battipagliese, alcune frasi estrapolate dal supplemento di referto, redatto dal Direttore di Gara, nonché alcune dichiarazioni rese da alcuni appartenenti alle Forze dell’ordine presenti all’incontro. Al proposito, questa Corte rileva come gli elementi, addotti dalla società ricorrente, non siano tali da scalfire la ricostruzione, operata dalla Procura Federale, che risulta, peraltro, corroborata da tutta la documentazione, sia endofederale che proveniente dall’Autorità Giudiziaria e dagli Organi di Polizia, allegata alla stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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