COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 6/ 5/2012 FOLGORE SAMBUCETO – MEMY TEAM GIULIANOVA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 6/ 5/2012 FOLGORE SAMBUCETO - MEMY TEAM GIULIANOVA
Il Giudice Sportivo
- visto il referto dell'arbitro dal quale si evince che la gara in epigrafe non ha avuto svolgimento in quanto l'impianto di gioco era impegnato da altra gara di categoria superiore;
- considerato che la gara avrebbe avuto inizio ben oltre il tempo di attesa previsto dal vigente regolamento;
-visto anche il Supplemento di Rapporto, nel quale l’arbitro specifica “che alle ore 18,45, quarantacinque minuti dopo l’orario ufficiale di inizio gara, lo stesso era ancora fuori dal recinto di gioco con le squadre e che tutti insieme sono entrati soltanto alle ore 19,00; constatato che la società ospite non voleva più giocare la partita perché il tempo di attesa era scaduto”;
- considerata che la mancata effettuazione della gara è da addebitarsi alla Società ospitante;
-visti gli artt.53 comma 2 e 54 comma 2 delle NOIF,
DELIBERA
a) di infliggere alla Società Folgore Sambuceto la perdita della gara con il seguente punteggio: Folgore Sambuceto / Memy Team Giulianova 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica;
b) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 150,00 prevista per la prima rinuncia.