COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI DELLE SOCIETA’ A.S.D. MARIO TURDO’ E A.S.D. REAL TIGRE VASTO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PER SOC. MARIO TURDO’:AMMENDA DI € 300,00, INIBIZIONI A RITRIVI GIOVANNI E RITRIVI MICHELE FINO AL 31.01.13 E SQUALIFICA FINO AL 31.12.12 AL CALCIATORE TURDO’ TIZIANO ; PER SOC. REAL TIGRE VASTO INIBIZIONE FINO AL 31.10.12 AL DIRIGENTE/ALLENATORE LIBERATORE ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / REAL TIGRE DISPUTATA IL 26.2.12 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE H , (C.U. n°48 DELL’1.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI DELLE SOCIETA’ A.S.D. MARIO TURDO’ E A.S.D. REAL TIGRE VASTO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PER SOC. MARIO TURDO’:AMMENDA DI € 300,00, INIBIZIONI A RITRIVI GIOVANNI E RITRIVI MICHELE FINO AL 31.01.13 E SQUALIFICA FINO AL 31.12.12 AL CALCIATORE TURDO’ TIZIANO ; PER SOC. REAL TIGRE VASTO INIBIZIONE FINO AL 31.10.12 AL DIRIGENTE/ALLENATORE LIBERATORE ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / REAL TIGRE DISPUTATA IL 26.2.12 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE H , (C.U. n°48 DELL’1.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, le società di cui in epigrafe hanno impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in relazione ai singoli comportamenti rispettivamente ascritti ai soggetti sanzionati, chiedendone la revoca o, quanto meno la riduzione. Ha dedotto la società Mario Turdò di avere effettivamente invitato l’arbitro a modificare il rapporto di gara quanto alle ammonizioni e alle espulsioni annotate, ma in completa buona fede e senza avere coartato la volontà dell’arbitro con minacce di morte, ribadendo tale versione dei fatti anche in sede di audizione. La società Real Tigre ha, invece, dedotto che il proprio dirigente Antonio Liberatore, presente alla richiesta avanzata dai dirigenti del Mario Turdò, non avrebbe affatto condiviso la richiesta, ma si sarebbe limitato a dire che il fatto non riguardava la società Real Tigre. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di essere stato indotto a modificare il primo rapporto proprio dalle minacce rivoltegli dai dirigenti del Mario Turdò, precisando altresì che, nell’occasione, era effettivamente presente il Liberatore che condivideva le richieste degli stessi dirigenti. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte possono essere lievemente ridotte nei confronti di tutti i soggetti, non apparendo i fatti contestati di particolare gravità anche in considerazione della effettiva capacità intimidatoria delle espressioni usate dai dirigenti del Maio Turdò e della precisa volontà del Liberatore, della società Real Tigre di condividere il contenuto di tali espressioni, mentre congrua ed adeguata appare la sanzione dell’ammenda adottata nei confronti della società Mario Turdò. Quanto, infine, al calciatore Tiziano Turdò, la squalifica può essere lievemente ridotta, non avendo il comportamento censurato procurato conseguenze per il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre le inibizioni inflitte ai Sigg. ri Ritrivi Giovanni e Ritrivi Michele fino al 30.9.12; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Turdò Tiziano fino al 30.9.12, confermando l’ammenda inflitta alla società Mario Turdò; delibera, inoltre, di ridurre l’inibizione inflitta al Sig. Liberatore Antonio fino al 30.6.12. Dispone, infine, restituirsi le tasse d’appello, ove effettivamente versate.
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