COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO AUDAX CERVINARA .10 – GARA DE APOTHEKER / AUDAX CERVINARA .10 DEL 16/1/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012
Decisione del Giudice Sportivo
RECLAMO AUDAX CERVINARA .10 – GARA DE APOTHEKER / AUDAX CERVINARA .10 DEL
16/1/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 106 del 4 maggio 2012, pag. 2552, visto il reclamo,
la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitro sentito a
chiarimenti ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a
codesto Giudice da parte della società reclamante; rileva, che lo stesso nel merito è fondato e,
pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società De Apoteker
abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Di Somma Ivan, nato il 09.11. 1983, al
posto del calciatore Di Somma Alessio, nato il 9.11.1983, indicato in distinta al n. 10 ed identificato
come tale. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro a chiarimento, esperiti gli
opportuni accertamenti, analizzando il punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il
calciatore indicato a nome Di Somma Alessio, indicato al n. 10 della società De Apotheker, è stato
identificato dall’arbitro prima della gara, a mezzo carta d’identità. Il calciatore indicato in distinta
come Di Somma Alessio, durante l’intervallo, veniva convocato dall’arbitro per essere di nuovo
identificato ma il dirigente della società, Napolitano Simone riferiva che, causa malore, il tesserato
era andato via e lo avrebbe sostituito per il secondo tempo. Convocati, altresì, i calciatori, gli stessi
si sono ingiustificatamente sottratti all’esame dell’identità presso questo Giudice. Rilevato altresì che
la società reclamante ha sporto denuncia querela per evidenziare alla Autorità Giudiziaria eventuali
reati nella fattispecie, e che il documento di identità del calciatore Di Somma Alessio è stato
sequestrato dai Carabinieri a fine gara, ritiene questo Giudice territoriale di poter desumere
l’avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha partecipato realmente alla gara e quello
che effettivamente ha partecipato.
Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e comporta la
punizione sportiva di cui all’art. 17 C.G.S.. Per tali motivi in accoglimento del reclamo, ai sensi
dell’Art. 17 C.G.S.,
DELIBERA
di infliggere alla società De Apotheker la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 200,00, per aver fatto partecipare alla gara de qua il
calciatore sotto falsa identità. Inoltre, infligge al calciatore Di Somma Alessio la squalifica per
due gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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