COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO VALSELE – GARA VALSELE / SANTOMENNA DEL 29.04.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO VALSELE – GARA VALSELE / SANTOMENNA DEL 29.04.2012 Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto dalla società Valsele in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A delIa F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n.74 del 9.02.2012 del CR. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere fatti pervenire via fax, o con altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data della gara di riferimento, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, all’obbligo di enunciazione delle relative motivazioni e di allegare al reclamo l'attestazione dell'eseguito invio del reclamo alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 5.05.2012, ed è pervenuto, a questo G.S.T., in data 9.05.2012, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. In merito, poi, a quanto denunciato dalla società ricorrente, questo G.S.T. ritiene di dover trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di sua competenza, in relazione alla supposta partecipazione alla gara, a favore della società Santomenna, del calciatore Amiano Antonio, in presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari, in quanto sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, con la squalifica fino al 12.07.2012, come dal C.U. n. 46 del 17.11.2011 del C.R. Campania. Per tali motivi DELl BERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Valsele; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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