COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE AGEROLINA IJUVE PRO POGGIOMARINO DELL’11.12.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE AGEROLINA IJUVE PRO POGGIOMARINO DELL’11.12.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 89 del 22.03.2012, pag. 2189), con la quale era stata confermata la validità del risultato acquisito sul campo, con reiezione del reclamo di prima istanza, prodotto dalla medesima società Juve Pro Poggiomarino. In ordine alle motivazioni del ricorso di secondo grado, in esame presso questa C.D.T., deve premettersi che esse si sostanziano come segue: nella presunta illegittimità dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, in quanto essa sarebbe stata motivata sulla base di un presupposto, che la società ricorrente ritiene insussistente, ovvero la regolarizzazione del tesseramento del calciatore Formicola Fabio, che ha partecipato alla gara in epigrafe con il n. 14 della distinta di gara della società Juve Agerolina, subentrato, al 17’ del secondo tempo, al calciatore n. 7, Bilgini Salvatore; nella circostanza che la società Juve Agerolina avrebbe dovuto, insuperabilmente, ad avviso della ricorrente Juve Poggiomarino, produrre una nuova lista di trasferimento debitamente compilata e sottoscritta, al fine della regolarizzazione della posizione del calciatore in argomento. Deve ulteriormente premettersi che, come sottolineato nel suo articolato ricorso dalla società Juve Pro Poggiomarino, la vicenda si impernia su una essenziale circostanza: che la lista di trasferimento del calciatore in parola era stata “formalizzata mediante modello non valido (relativo all’anno sportivo 2010/2011)” dalla società Juve Agerolina. Sul punto, deve farsi necessariamente rinvio alla pag. 1 dell’Allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2011 del C.R. Campania (“Normativa regolarizzazione tesseramenti”). Orbene, “in relazione ad uno dei documenti”(ad esempio: lista di trasferimento), “in ordine al quale – per qualsiasi motivo – sia necessario procedere, ai fini della sua validità ed efficacia, alla relativa regolarizzazione, saranno osservate le seguenti, tassative disposizioni…”, al paragrafo 1b. della richiamata normativa si dispone, testualmente: “spedizione, da parte del C.R. Campania, a mezzo raccomandata postale, anticipata a mezzo fax, del modulo da regolarizzare, con la fissazione del termine perentorio (di giorni cinque…), entro il quale la società dovrà inoltrare a questo C.R. la raccomandata postale, contenente il modulo regolarizzato, che dovrà essere, a pena di nullità della regolarizzazione, essere anticipato, a cura della società, a mezzo fax, con la copia della ricevuta postale di spedizione a questo C.R.”. Deve premettersi che la decorrenza temporale della lista di trasferimento del calciatore in argomento deve farsi risalire, come evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale nelle motivazioni della sua impugnata delibera, al 2.12.2011 (ovvero, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame). Deve ulteriormente premettersi che la citata decorrenza dal 2.12.2011, del tutto ovviamente, può essere legittimamente giudicata confermata, come sancito nella richiamata “Normativa regolarizzazione tesseramenti” del C.R. Campania, sulla base di una prescrizione (quinto capoverso della pag. 1) di assoluta chiarezza, che si trascrive testualmente, di seguito: “… affinché esso” (ossia, il “recupero di atto imperfetto”) “possa produrre effetti, con decorrenza dalla data di spedizione postale, o di deposito, devono – imprescindibilmente e tassativamente – essere rispettate le prescrizioni che di seguito si indicano…”. Orbene, la regolarizzazione in questione è stata formalizzata come segue: con fax del 2.01.2012, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha comunicato alle due società, interessate alla lista di trasferimento più volte indicata (Juve Agerolina, cessionaria; Santa Maria La Carità, cedente), di doverla regolarizzare “entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente”; con documento depositato a mano, presso il C.R. Campania, in data 3.01.2012 (ovvero, entro il termine temporale prescritto ai fini della sua validità ed efficacia, come innanzi specificato), acquisito, in pari data, al protocollo dell’Ufficio Tesseramento al n. 021329, sottoscritto dal Presidente pro-tempore subentrato a quello firmatario della lista di trasferimento, la società cedente, Santa Maria La Carità, ha regolarizzato il trasferimento in questione, dichiarando, tra l’altro, “che il sottoscritto, attuale Presidente, anche in ossequio alla continuità gestionale della Società, che in ‘primis’ è fondamento di serietà sportiva, non può non riconoscere legittima tale volontà”; con documento depositato anch’esso a mano, presso il C.R. Campania, in data 3.01.2012 (ovvero, entro il termine prescritto ai fini della sua validità ed efficacia, come innanzi specificato), acquisito, in pari data, al protocollo dell’Ufficio Tesseramento al n. 021330, sottoscritto dal Presidente pro-tempore della società Juve Agerolina e dal calciatore Formicola Fabio, la società cessionaria, Juve Agerolina, “preso atto anche della dichiarazione depositata in data odierna… dal… Presidente pro-tempore della società A.C. Santa Maria La Carità”, ha inteso “procedere alla… regolarizzazione… del trasferimento del calciatore…”. Questa C.D.T., sulla base della puntuale ricostruzione della vicenda burocratica, giudica che la regolarizzazione della lista di trasferimento in esame debba essere ritenuta assolutamente ineccepibile, sotto il profilo del rispetto della richiamata normativa interna, sancita dal C.R. Campania, per l’appunto, in ordine alle regolarizzazioni dei documenti di tesseramento, trasferimento e svincolo dei calciatori. Invero, nessuna disposizione di ordine temporale è stata violata; la volontà delle due società e del calciatore sono state espresse con chiarezza, nel senso della comune istanza di conferma del trasferimento del calciatore Formicola Fabio dalla società Santa Maria La Carità alla società Juve Agerolina; la decorrenza della lista di trasferimento, nel rispetto di quanto fin qui enunciato, non può che farsi risalire alla data (2.12.2011) della spedizione del modulo da regolarizzare. Di conseguenza, la posizione del calciatore in parola, in occasione della gara in epigrafe, deve ritenersi regolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it