COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA VALLE 2005 – GARA VALLE 2005 I VILLA DEL 26.11.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA VALLE 2005 – GARA VALLE 2005 I VILLA DEL 26.11.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Polisportiva Valle 2005, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 31.01.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto daII'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 53 dell’1.12.2011, con il quale é stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, il termine ultimo per la spedizione del reclamo era fissato all’8.12.2011, per cui la citata data (31.01.2012) di inoltro del reclamo in argomento è ampiamente al di fuori della scadenza consentita. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Polisportiva Valle 2005.
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